2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?
2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?
Il regime patrimoniale legale in Danimarca è la comunione dei beni differita. Qualsiasi bene dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio o acquisito successivamente forma parte della comunione. Tuttavia, i coniugi possono concordare di non applicare il regime legale al loro patrimonio e stipulare una convenzione completa o parziale in materia di separazione dei beni (cfr. punto 3.1). Un donante o un testatore possono inoltre scegliere di non attribuire la donazione o l'eredità alla comunione. In assenza di una convenzione contraria, la comunione non include i diritti non trasferibili e i diritti di tipo personale, quali talune forme di diritto d'autore e avviamento personale correlate ad attività commerciali. Inoltre, alla divisione del patrimonio in caso di divorzio o separazione legale, ciascun coniuge conserva i rispettivi diritti pensionistici. Qualora il matrimonio non sia durato a lungo, i coniugi conservano tutti i relativi diritti pensionistici. (Legge sugli effetti giuridici del matrimonio, articoli 15, 16, 16 a e capitolo 4)
2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?
Cfr. domanda 2.1.
2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?
Normalmente è sufficiente stilare un elenco dei beni oggetto di una convenzione in materia di separazione dei beni.
2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?
In linea di principio, ciascun coniuge può amministrare liberamente i beni di cui si è titolari alla celebrazione del matrimonio nonché i beni acquisiti nel corso del matrimonio. Tuttavia, qualora tali beni siano parte integrante della comunione, la loro gestione deve avvenire in modo responsabile. (Legge sugli effetti giuridici del matrimonio, articoli 16-17) Un coniuge non può disporre o ipotecare un immobile incluso nella comunione senza il consenso dell'altro coniuge, qualora tale immobile funga da residenza familiare o sia correlato all'attività economica dei coniugi. Inoltre, un coniuge non può dare in pegno, ipotecare o disporre dei i mobili che arredano la la casa adibita ad abitazione comune dei coniugi, gli strumenti di lavoro necessari all'altro coniuge o i beni utilizzati dai figli per le loro esigenze personali qualora essi siano parte integrante della comunione (articolo 19 della legge sugli effetti giuridici del matrimonio). Qualora un coniuge rifiuti il consenso a tali vendite, l'amministrazione dello Stato regionale può concederlo in assenza di motivazioni ragionevoli a sostegno del rifiuto. Qualora i suddetti beni siano venduti in assenza di consenso o permesso, il coniuge non consenziente può annullare la vendita in tribunale laddove il terzo fosse a conoscenza o dovesse essere a conoscenza del fatto che l'altro coniuge non godeva di tale diritto. (Legge sugli effetti giuridici del matrimonio, articoli 16 e articoli 18-20)
2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?
No.
2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?
Un coniuge è responsabile degli obblighi insorti durante o prima del matrimonio con la sua quota di patrimonio comune e con il patrimonio incluso nella separazione dei beni. Per il recupero dei debiti congiunti dei coniugi, il creditore può avvalersi del patrimonio comune e dei loro beni personali. (Legge sugli effetti giuridici del matrimonio, articolo 25)