2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?
2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?
Il regime patrimoniale legale è costituito dalla comunione dei beni, che diviene effettivo alla data del matrimonio e include i beni acquistati dai coniugi sia personalmente che congiuntamente durante il regime (comunione dei beni). I beni esclusi dalla comunione appartengono al patrimonio personale di ciascun coniuge (articolo 31, paragrafo 1 del codice della famiglia e della tutela).
La comunione include, in particolare:
- 1) redditi da lavoro e derivanti da altre attività orientate al profitto;
- 2) redditi derivanti dal patrimonio comune e personale di ciascun coniuge;
- 3) benefici finanziari derivanti da un fondo pensione aperto o da lavoro dipendente (articolo 31, paragrafo 2 del codice della famiglia e della tutela).
I beni di corredo dell’abitazione utilizzati da entrambi i coniugi sono altresì parte integrante della comunione se acquistati per eredità, legato o donazione, salvo diversamente stabilito dal testatore o dal donante (articolo 34 del codice della famiglia e della tutela).
Il patrimonio personale di ciascun coniuge include, tra le altre cose, quanto segue:
- 1) beni acquistati prima dell'entrata in vigore del regime della comunione, beni acquistati per mezzo di eredità, legato o donazione salvo diversamente stabilito dal testatore o donante, beni a uso esclusivamente personale di un coniuge, beni ottenuti come ricompensa per i risultati personali di un coniuge e beni acquistati in cambio di beni personali, salvo diversamente indicato;
- 2) diritti patrimoniali derivanti da comproprietà di beni soggetti a regolamenti separati (ad esempio comproprietà nelle società di diritto civile o società commerciali);
- 3) diritti inalienabili di cui gode un solo coniuge;
- 4) beni ricevuti in compensazione di infortuni o malattie, nonché danni subiti. Non sono tuttavia inclusi i benefici da invalidità ricevuti a seguito della perdita totale o parziale della capacità di guadagno di un coniuge o all'aumento delle sue esigenze nonché alla riduzione delle sue prospettive future;
- 5) diritti derivanti dai redditi da lavoro o redditi associati ad altre attività orientate al profitto;
- 6) diritti d'autore e affini, diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di creazione (articolo 33 del codice della famiglia e della tutela).
2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?
L'attribuzione di un bene al patrimonio personale o comune dipende dalla sua appartenenza a una delle suddette categorie, tenendo presente le modalità di acquisto (cfr. 2.1).
2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?
Non è obbligatorio, tuttavia è sempre possibile stilare un inventario a scopo probatorio.
2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?
2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?
Ciascun coniuge può possedere e utilizzare autonomamente i beni appartenenti alla comunione (articolo 341 del codice della famiglia e della tutela). Durante il regime della comunione legale, nessun coniuge può richiederne la divisione. Inoltre, essi non possono disporre o impegnarsi a disporre di una quota della comunione né di un bene specifico ad essa relativo a cui ha diritto allo scioglimento del regime legale (articolo 35 del codice della famiglia e della tutela). I coniugi sono obbligati a cooperare nella gestione della comunione (articolo 36, paragrafo 1 del codice della famiglia e della tutela). Ciascun coniuge può gestire autonomamente il patrimonio, ma tale gestione deve escludere le attività descritte di seguito (ovvero le attività che necessitano del consenso dell'altro coniuge). Un coniuge può contestare la gestione della comunione da parte dell'altro, salvo per gli atti relativi alle questioni quotidiane, intesi a soddisfare le esigenze quotidiane della famiglia o realizzati nell'ambito di un'attività orientata al profitto (articolo 36, paragrafi 1 e 2 del codice della famiglia e della tutela).
Su richiesta di uno dei coniugi, il tribunale può privare un coniuge del diritto di gestire la comunione autonomamente, per motivi rilevanti. Il tribunale può inoltre stabilire la necessità della sua autorizzazione al posto del consenso del coniuge per gli atti descritti nell'articolo 37, paragrafo 1 del codice della famiglia e della tutela.
Il consenso dell'altro coniuge è obbligatorio in caso di:
- 1) negozi giuridici relativi alla disposizione, gravame reale o personale o acquisto di beni immobili o del diritto di usufrutto perpetuo, nonché qualsiasi altro negozio giuridico afferente l'utilizzo e lo sfruttamento dei beni immobili;
- 2) negozi giuridici relativi alla disposizione, gravame reale o personale o acquisto di un diritto in rem su un edificio;
- 3) negozi giuridici relativi alla disposizione, gravame reale o personale, acquisto o locazione di un terreno agricolo o un'impresa;
- 4) donazioni derivanti dalla comunione, salvo le donazioni normalmente accettate (articolo 37, paragrafo 1 del codice della famiglia e della tutela).
Qualsiasi accordo stipulato da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro è nullo, salvo approvazione successiva dell'altro coniuge. Un atto giuridico unilaterale di un coniuge senza il necessario consenso dell'altro è altresì nullo (articolo 37, paragrafi 2-4 del codice della famiglia e della tutela).
2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?
Entrambi i coniugi sono solidalmente e personalmente responsabili dei debiti contratti da ciascuno per soddisfare le esigenze quotidiane della famiglia (articolo 30 del codice della famiglia e della tutela). Se uno dei coniugi contrae un debito con il consenso dell'altro, il creditore può rivalersi anche sulla comunione. Se uno dei coniugi contrae un debito senza il consenso dell'altro, o qualora il debito non derivi da un negozio giuridico né sia stato contratto dopo l'entrata in vigore della comunione, oppure sia relativo a beni personali, il creditore può rivalersi solo sul patrimonio personale del debitore o su beni specifici della comunione (ad esempio redditi da lavoro) (articoli 41-42 del codice della famiglia e della tutela).