2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?
2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?
I) Se non vi è una convenzione matrimoniale che dispone diversamente, si applica il regime della comunione dei beni (articolo 1717 CC).
Il patrimonio comune include i seguenti beni (ma non è limitata ad essi):
- (a) il reddito da lavoro dei coniugi e ogni bene acquisito dai coniugi durante il matrimonio che non sia escluso per legge (articolo 1724 CC).
Il patrimonio personale dei coniugi include i seguenti beni (ma non è limitato ad essi):
- (a) i beni di cui era titolare ciascun coniuge alla celebrazione del matrimonio;
- (b) qualsiasi bene acquisito da un coniuge durante il matrimonio per successione o donazione;
- (c) i beni acquisiti durante il matrimonio in base a un diritto preesistente (articoli 1722, 1723 CC).
2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?
In assenza di prove contrarie, i beni mobili sono considerati parte integrante della comunione (articolo 1725 CC).
2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?
La legge portoghese non obbliga alla stesura di un inventario dei beni.
2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?
La comunione è amministrata da entrambi i coniugi. Per gravare o o disporre del patrimonio immobiliare è necessario il consenso di entrambi i coniugi. Qualora un tale negozio giuridico sia stato concluso senza il consenso dell'altro coniuge, è possibile impugnarlo.
Ciascun coniuge amministra autonomamente i propri beni personali nonché i beni seguenti anche afferenti alla comunione:
- (a) il reddito ricevuto per il proprio lavoro;
- (b) i suoi diritti d'autore;
- (c) beni della comunione apportati al matrimonio o acquisiti a titolo gratuito durante il matrimonio, nonché eventuali diritti surrogati;
- (d) beni frutto di donazioni, eredità o legati ad entrambi i coniugi qualora si escluda l'amministrazione di un coniuge, salvo in casi specifici;
- (e) i beni mobili appartenenti all'altro coniuge o alla comunione utilizzati esclusivamente da un coniuge come attrezzatura da lavoro;
- (f) i beni appartenenti all'altro coniuge qualora questi non sia in grado di amministrarli in quanto situati in un luogo remoto o sconosciuto, o per altre ragioni, purché non sia stata rilasciata un'adeguata procura per l'amministrazione di tali beni;
- (g) i beni appartenenti all'altro coniuge qualora questi ne conceda la procura a tale scopo (articolo 1678 CC).
Ciascun coniuge può aprire conti bancari a suo nome e disporne liberamente, a prescindere dal regime patrimoniale applicabile (articolo 1680 CC).
2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?
Entrambi i coniugi sono responsabili dei debiti contratti prima o durante il matrimonio da ciascuno per sostenere le normali spese familiari o contratti durante il matrimonio dal coniuge amministratore a beneficio comune dei coniugi, nei limiti dei suoi poteri amministrativi (articolo 1691 CC).
2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?
I coniugi sono ambedue responsabili dei debiti seguenti:
- (a) i debiti contratti prima o durante il matrimonio da entrambi i coniugi o da uno di essi con il consenso dell'altro (articolo 1691, paragrafo 1(a) CC);
- (b) i debiti contratti da uno dei coniugi prima o durante il matrimonio per sostenere le normali spese familiari (articolo 1691, paragrafo 1(b) CC);
- (c) i debiti contratti durante il matrimonio dal coniuge amministratore a beneficio della coppia, nei limiti dei suoi poteri di amministrazione (articolo 1691, paragrafo 1(c) CC);
- (d) i debiti contratti da uno dei coniugi per un'attività commerciale, salvo non si dimostri che non sono stati contratti a beneficio della coppia o non sia applicabile il regime della separazione dei beni (articolo 1691, paragrafo 1(d) CC);
- (e) i debiti che gravano su donazioni, eredità o legati, qualora i beni in questione siano parte della comunione (articolo 1691, paragrafo 1(e) e articolo 1693, paragrafo 2 CC).
Ai sensi del regime della comunione universale, i debiti contratti prima del matrimonio da uno dei coniugi sono inclusi nella comunione, ma solo se a beneficio comune dei coniugi (articolo 1691, paragrafo 2 CC). I debiti seguenti sono di responsabilità di un solo coniuge (articolo 1692 CC): debiti contratti prima o durante il matrimonio da uno dei coniugi senza il consenso dell'altro, non descritti nell'articolo 1691, paragrafo 1(b) o 1(c) CC; debiti risultanti da crimini, danni e compensazioni, spese legali o multe a causa di azioni attribuibili a uno dei coniugi, salvo i casi in cui esse diano luogo esclusivamente a responsabilità civile e siano soggette al paragrafo 1 o paragrafo 2 dell'articolo 1691 CC; debiti non inclusi nella comunione ai sensi dell'articolo 1694, paragrafo 2 del codice civile.