2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?
2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?
Sono previsti due sistemi di regolamentazione del regime patrimoniale dei coniugi:
Il sistema della separazione dei beni/partecipazione agli acquisti (articoli 1397-1402 CCE):
questo sistema si applica se i coniugi non hanno stipulato una convenzione. Esso prevede una norma (articolo 1397 CCE) in base a cui il patrimonio individuale dei coniugi rimane inalterato a seguito del matrimonio. I beni di cui i coniugi erano titolari prima del matrimonio e quelli acquistati successivamente rimangono di loro esclusiva proprietà e i coniugi risultano individualmente responsabili dei debiti ad essi relativi. In caso di scioglimento del matrimonio, tuttavia, ciascun coniuge ha diritto di partecipare all'incremento del patrimonio dell'altro coniuge avvenuto in seguito alla celebrazione del matrimonio qualora vi abbia contribuito (cfr. punto 5.1).
Il sistema della comunione dei beni (articoli 1403-1415 CCE):
tale sistema, per niente diffuso, implica la scelta dei coniugi di stabilire una comunione secondo cui a ognuno di essi spetta una quota uguale del patrimonio dell'altro, senza però il diritto di disporre di tale quota.
Beni interessati dal sistema della comunione dei beni (articolo 1405 CCE):
laddove la convenzione non contenga alcuna disposizione sull'estensione della comunione, tale regime interessa tutti i beni acquistati da ciascun coniuge a titolo oneroso durante il matrimonio, salvo il reddito derivante dai beni di cui era titolare il coniuge prima del matrimonio. La comunione non include quanto segue, anche se acquisito a titolo oneroso: 1. i beni dei coniugi destinati esclusivamente all'uso personale o allo svolgimento della professione e relativi accessori, 2. Crediti specificati negli articoli 464 e 465 CCE (diritti non delegabili o separabili dal soggetto a cui sono strettamente connessi per loro natura o diritti per cui è stata concordata l'indelegabilità) e 3. La proprietà intellettuale.
2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?
Si presume che i beni siano parte integrante della comunione in assenza di prove contrarie.
2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?
I coniugi non hanno l'obbligo di stilare un inventario dei beni.
2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?
- Ai sensi del regime di separazione dei beni/partecipazione agli acquisti, ciascun coniuge è responsabile della amministrazione e disposizione dei suoi beni. Tuttavia, uno dei coniugi può concedere all'altro il potere di amministrare i suoi beni personali senza la responsabilità o l'obbligo di consegnare il reddito derivante dalla amministrazione di tali beni, salvo diversamente concordato. Tale reddito viene considerato parte dell'obbligo di contribuire al soddisfacimento delle esigenze familiari (articolo 1399 CCE).
- Ai sensi del regime di comunione, i coniugi devono concordare chi sia il responsabile della amministrazione dei beni comuni e l'avente diritto a disporne, come pure l'eventualità di un diritto di consenso laddove si stabilisca che la amministrazione dei beni spetta a un coniuge.
2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?
Ai sensi di entrambi i regimi, in linea di principio, i negozi giuridici conclusi da un coniuge sono vincolanti solo per quest'ultimo. Tuttavia, nel caso della comunione, in relazione ai debiti contratti da un coniuge durante il matrimonio per la gestione della comunione e il soddisfacimento delle esigenze familiari, il coniuge non debitore risulta sussidiariamente responsabile (cfr. punto 2.6.b).
2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?
- Ai sensi del regime di separazione dei beni/partecipazione agli acquisti, la responsabilità spetta solo al coniuge che contrae i debiti durante il matrimonio. I creditori possono rivalersi solo sui beni personali del coniuge debitore.
- Ai sensi del regime della comunione, la responsabilità dei debiti contratti durante il matrimonio relativi alla gestione del patrimonio comune e alle esigenze familiari spetta al coniuge debitore e i creditori possono rivalersi sul suo patrimonio personale e sulla comunione (e, qualora essa non sia sufficiente, sul patrimonio personale del coniuge non debitore fino alla metà di quanto dovuto, articolo 1410 CCE). In caso di debiti personali e debiti estranei al potere di gestione della comunione del coniuge debitore, i creditori possono rivalersi sul patrimonio personale di quest'ultimo e, solo qualora questo sia insufficiente, sulla comunione, sebbene al massimo fino alla metà del suo valore (articoli 1408-1409 CCE).