3 Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?

3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?

Come illustrato nella domanda 2.1, i coniugi possono concordare di non applicare le norme del regime legale, stipulando  una convenzione completa o parziale in materia di separazione dei beni. I beni oggetto di tale convenzione non sono soggetti a divisione in caso di divorzio, separazione legale ecc.

(Legge sugli effetti giuridici del matrimonio, articoli 16, cfr. articolo 28)

3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?

Una convenzione in materia di separazione dei beni è valida solo se redatta in forma scritta, firmata da entrambi i coniugi e registrata  (cfr. punto 4).

(Legge sugli effetti giuridici del matrimonio, articoli 35 e 37)

3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?

Una convenzione in materia di separazione dei beni può essere stipulata sia prima sia dopo la celebrazione del matrimonio. Una convenzione stipulata e registrata prima del matrimonio produce i suoi effetti dal momento della celebrazione. Una convenzione stipulata dopo il matrimonio diventa effettiva al momento della registrazione.

3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?

Una convenzione in materia di separazione dei beni può essere modificata in qualsiasi momento mediante un nuovo accordo conforme ai requisiti sopraccitati. (Legge sugli effetti giuridici del matrimonio, articolo 28 b)