2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?

2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?

In assenza di convenzione matrimoniale, i coniugi sono soggetti al regime della comunione dei beni: la comunione degli acquisti (articoli 1400-1491 CC). I beni acquisiti a titolo oneroso dopo il matrimonio sono considerati comuni. Tuttavia, i beni già posseduti da uno dei coniugi alla data di celebrazione del matrimonio o acquisiti per mezzo di donazioni, lasciti o eredità nonché i beni di "natura personale" appartengono al patrimonio separato (articolo 1404 CC).

2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?

I beni coniugali sono considerati comuni in assenza di prove contrarie (articolo 1402 CC).

2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?

I coniugi non hanno l'obbligo di stilare un inventario.

2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?

Ciascun coniuge può amministrare e disporre del suo patrimonio separato (articolo 1428 CC) e congiunto (articolo 1421, paragrafo 1 CC). Tuttavia, data la loro importanza, alcuni negozi afferenti ai beni comuni deve essere gestiti in forma congiunta da entrambi i coniugi o da uno di essi, ma con il consenso dell'altro. Tale requisito si applica segnatamente a: disposizioni del patrimonio congiunto a titolo gratuito e assegnazioni di tale patrimonio a garanzia di un debito verso terzi (articolo 1422 CC) e disposizioni relative ai beni immobili, commerciali, quote aziendali non negoziabili e diritti associati posseduti in forma congiunta (1424 CC).

Qualora uno dei coniugi infranga tali norme, l'altro può richiederne l'annullamento (articolo 1427 CC).

In caso di esercizio improprio dei poteri o incapacità da parte di uno dei coniugi, l'altro coniuge può chiedere al tribunale di subentrare nell'esercizio di tali poteri (articolo 1426 CC).

Infine, i coniugi non possono disporre separatamente dei diritti a garanzia dell'abitazione familiare (articolo 215, paragrafo 3 CC).

2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?

Un coniuge può amministrare il patrimonio separato dell'altro se autorizzato esplicitamente (articolo 1431 CC), tacitamente (articolo 1432 CC) o mediante sentenza del tribunale (articolo 1429 CC).

2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?

I debiti precedenti al matrimonio sono a carico del patrimonio separato e del reddito del coniuge debitore (articoli 1410 e 1411 CC). I debiti contratti durante il matrimonio possono essere addebitati al patrimonio separato del coniuge debitore e al patrimonio comune (articolo 1413 CC).

Senza il consenso dell'altro coniuge, i debiti derivanti da prestiti o cauzioni sono addebitabili solo al patrimonio separato e al reddito del coniuge contraente (articolo 1415 CC).

Infine, qualora il debito sia contratto solidalmente dai coniugi, è possibile rivalersi sull'intero patrimonio familiare (articolo 1418 CC), in particolare in caso di debiti contratti per il mantenimento della famiglia e l'educazione dei figli (articolo 1414 CC).