2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?

2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?

La legge croata prevede un regime di separazione e un regime di comunione dei beni (Articolo 35 della Legge sul diritto di famiglia). La comunione dei beni comprende tutti i beni acquisiti dai coniugi con il loro lavoro durante il matrimonio e i frutti su tali beni (Articolo 36 della Legge sul diritto di famiglia).

I beni che sono di proprietà personale del coniuge prima del matrimonio restano beni personali. Sono beni personali anche i beni acquisiti da un coniuge per eredità o donazione dopo il matrimonio.

2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?

Per legge, i coniugi sono comproprietari dei beni in comunione salvo che essi abbiano stipulato un accordo che disciplina in diverso modo i loro rapporti patrimoniali.

2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?

La legge croata non richiede la compilazione di un inventario dei beni.

2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?

Come indicato al punto 2.1, i coniugi possono possedere beni personali e beni in comunione. L’amministrazione dei beni personali è disciplinata dal regime applicabile all’amministrazione del patrimonio individuale. Nell’amministrazione dei beni in regime di comunione si distingue tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione. Per gli atti di ordinaria amministrazione (regolare manutenzione, sfruttamento e uso dell’oggetto per il suo normale scopo), sono sufficienti le dichiarazioni rese da uno dei coniugi – il consenso dell’altro coniuge è presunto. Per gli atti di straordinaria amministrazione (cambio di destinazione dell’oggetto, grandi lavori di manutenzione, vendita, costituzione di ipoteca, ecc.) di proprietà immobiliari e mobiliari la cui titolarità deve essere registrata, i coniugi devono rendere una dichiarazione di volontà congiunta oppure uno dei coniugi deve presentare un consenso scritto dell’altro coniuge con autenticazione notarile della firma. La mancata presentazione di un consenso scritto da parte del coniuge lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del terzo che agisce in buona fede (art 37 della Legge sul diritto di famiglia).

2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?

Gli obblighi assunti e le passività contratte prima della celebrazione del matrimonio e a titolo individuale durante il matrimonio, che non siano connessi alle esigenze ordinarie dell’unione familiare, non sono vincolanti per l’altro coniuge. (Articolo 43 Legge sul diritto di famiglia.)

2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?

Entrambi i coniugi sono responsabili per i debiti contratti da un coniuge per il soddisfacimento delle esigenze dell’unione familiare e per quelli contratti congiuntamente in relazione ai beni in comunione (Articolo 44 Legge sul diritto di famiglia).