2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?

2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?

Regime legale di comunione dei beni:

In assenza di una convenzione stipulata tra i coniugi con cui sia stato scelto un altro regime, si applica il regime legale di comunione dei beni (articolo 18, paragrafo 2 FC). L'articolo 21 e successivi del codice della famiglia regolano il regime legale della comunione dei beni. I beni acquistati durante il matrimonio a seguito degli apporti congiunti dei coniugi sono di proprietà comune (essi afferiscono alla comunione), a prescindere da chi li ha acquistati. La comunione non include i beni acquistati prima del matrimonio o per effetto di successione o donazione durante il matrimonio.

I beni mobili acquistati da un coniuge durante il matrimonio ad uso personale, professionale o commerciale costituiscono beni personali. Anche i beni mobili acquistati da un coniuge imprenditore durante il matrimonio costituiscono beni personali. I beni interamente acquistati durante il matrimonio per mezzo di beni personali costituiscono anch’essi beni personali (articoli 22 e 23 FC).

2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?

No.

2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?

I coniugi non hanno l'obbligo di stilare un inventario dei beni.

2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?

Entrambi i coniugi hanno il diritto di amministrare il patrimonio comune. Gli atti relativi all’amministrazione di tale patrimonio possono essere realizzati da ciascuno dei coniugi (articolo 24, paragrafo 1 FC).

Per tutta la durata del matrimonio nessuno dei coniugi può disporre della sua quota della comunione che avrebbe ricevuto allo scioglimento della comunione stessa. Gli atti dispositivi di beni appartenenti alla comunione saranno posti in essere congiuntamente dai  coniugi (articolo 24, paragrafo 3 FC).

Possono essere impugnati gli atti dispositivi dei beni immobili della comunione posti in essere da un solo coniuge. L'altro coniuge può proporre un ricorso entro sei mesi dalla data in cui è venuto a conoscenza dell’atto dispositivo, ma non oltre i tre anni dalla sua realizzazione (articolo 24, paragrafo 4 FC).

In caso di atti dispositivi a titolo oneroso di beni mobili della comunione posti in essere da un coniuge senza il consenso dell'altro, il contratto risulta vincolante per l'altro coniuge qualora il terzo non fosse a conoscenza o non potesse ragionevolmente essere a conoscenza del mancato consenso da parte dell'altro coniuge. In caso di atti dispositivi a titolo gratuito  di un bene mobile della comunione  o in caso di atti dispositivi che richiedano la scrittura privata autenticata da un notaio, si applica la norma relativa alla disposizione di beni immobil senza il consenso dell'altro coniuge (cfr. sopra) (articolo 24, paragrafo 5 FC).

Anche qualora un coniuge sia l'unico proprietario dell'abitazione familiare, non può disporne senza il consenso dell'altro coniuge se i coniugi non avessero  un'altra abitazione. In caso di mancato consenso, l’atto dispositivo sarà posto in essere dietro autorizzazione del giudice distrettuale, se si riscontrasse che ciò non danneggi i figli minori e la famiglia (articolo 26 FC).

Ciascuno dei coniugi può stipulare un contratto coi terzi o con l'altro coniuge per disporre dei suoi beni personali (articolo 25 FC).

2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?

Come già illustrato, in caso di atti dispositivi a titolo oneroso di beni mobili della comunione posti in essere da un coniuge senza il consenso dell'altro, il contratto risulta vincolante per l'altro coniuge qualora il terzo non fosse a conoscenza o non potesse ragionevolmente essere a conoscenza del mancato consenso da parte dell'altro coniuge. I debiti contratti da un coniuge per il soddisfacimento delle esigenze familiari rappresentano debiti comuni di cui sono responsabili entrambi i coniugi (articolo 32 FC).

2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?

Le spese necessarie al soddisfacimento delle esigenze familiari devono essere sostenute da entrambi i coniugi. Essi sono solidalmente responsabili dei debiti contratti per soddisfare le esigenze familiari (articolo 32 FC). I coniugi sono responsabili dei propri debiti personali attraverso il patrimonio personale e la rispettiva quota della comunione.