2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?

2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?

In Spagna non sussiste un unico regime patrimoniale o corpo di leggi, pertanto tali risposte fanno specificamente riferimento al codice civile spagnolo (ad eccezione della discussione della legislazione delle comunità autonome al punto 2.7).

Il regime patrimoniale applicabile è quello stipulato in una convenzione matrimoniale dai coniugi (articolo 1315 CC) (comunione degli acquisti (sociedad de gananciales), separazione dei beni o partecipazione). In assenza di una convenzione, il regime applicabile è la comunione delle acquisti (articolo 1316 CC). In base a tale regime, gli acquisti e i benefici ottenuti dai coniugi nel corso di tale regime sono comuni e divisi equamente al suo scioglimento (articolo 1344 CC). Il regime prevede l'esistenza di un patrimonio personale e comune e consente la trasformazione dei beni personali in beni comuni e viceversa, mediante accordo tra i coniugi sotto forma di atto pubblico. I beni personali sono elencati nell'articolo 1346 CC. Essi includono i beni detenuti dai coniugi prima del matrimonio e quelli acquisiti a titolo gratuito durante il matrimonio.

I beni ritenuti comuni sono elencati nell'articolo 1347 CC. In merito alla disposizione dei beni, ciascun coniuge può liberamente disporre dei propri beni personali e non è responsabile dei debiti dell'altro (articolo 1373 CC).

2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?

In merito all'attribuzione del patrimonio nel regime della comunione delle acquisizioni sussistono alcune presunzioni legali (i beni si presumono comuni salvo prove contrarie (articolo 1361 CC)).

2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?

Non è necessario compilare un inventario dei beni e delle passività prima della celebrazione del matrimonio, sebbene sia utile. Un inventario risulta tuttavia necessario allo scioglimento della comunione e prima della sua liquidazione (articolo 1396 CC), nonché in caso di scioglimento del regime della comunione delle acquisizioni mediante sentenza giudiziale e qualora vi sia un contenzioso sull'esistenza della causa di sciogliemento (articolo 1394 CC).

2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?

L'amministrazione della proprietà congiunta (gananciales) è disciplinata dagli articoli 1375-1391 CC. Ciascun coniuge amministra i suoi beni personali (sebbene sussistano disposizioni speciali in merito all'abitazione familiare in base a cui è sempre necessario il consenso di entrambi i coniugi (articolo 1320 CC). I beni comuni sono amministrati congiuntamente dai coniugi (articolo 1375 CC), salvo diversamente concordato in una convenzione matrimoniale. In linea di principio, i coniugi possono disporre liberamente dei beni personali durante il matrimonio.

Un coniuge può amministrare e disporre autonomamente della comunione nell'esercizio dell'autorità domestica (articolo 1319 CC e articolo 1365 CC), ad eccezione dell'abitazione familiare (anche se di proprietà di un solo coniuge, è necessario il consenso dell'altro (articolo 1320 CC)).

2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?

Nei casi non rientranti nell'ambito della “potestà” domestica, è necessario il consenso di entrambi i coniugi per disporre dei beni comuni, sebbene in alcune circostanze tale consenso possa essere concesso dai tribunali (articolo 1377 CC). Quando manchi il consenso, l'altro coniuge potrà annullare tali atti di disposizione (articolo 1322 e 1377 CC). Se la disposizione avviene a titolo gratuito, è sempre necessario il consenso di entrambi i coniugi, e l’atto è nullo in caso contrario (articolo 1378 CC). Il codice disciplina inoltre gli atti fraudolenti ai danni dei diritti dell'altro coniuge articolo 1391 CC).

Qualsiasi negozio concluso da un coniuge è vincolante per l'altro solo se quest'ultimo lo conferma esplicitamente o tacitamente. In caso contrario, l’atto è annullabile (articolo 1322 CC) e, laddove sussista frode, può essere rescisso articolo 1391 CC).

2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?

Ciascun coniuge risponde dei propri debiti con i beni personali, ma se non fossero sufficienti i creditori potranno soddisfarsi sulla sua quota dei beni comuni (articolo 1373 CC). In tali circostanze la comunione dei beni è sciolta per essere sostituita dal regime della separazione dei beni (articolo 1374 CC).

La comunione può essere utilizzata per far fronte alle spese matrimoniali (articolo 1318 CC) e alle esigenze familiari, all'amministrazione ordinaria dei beni e all'esercizio della professione o occupazione dei coniugi (articolo 1362 CC). Se il debito è stato contratto da un coniuge nell'esercizio della “potestà” domestica risponderanno i beni della comunione i beni personali del coniuge debitore e, in via sussidiaria, quelli dell'altro coniuge (articolo 1319 CC). i creditori possono sempre soddisfarsi sui beni comuni (articolo 1365 CC). Un coniuge che paga un debito comune mediante con i beni personali ha diritto a un rimborso dalla comunione (articolo 1364 CC).

Esistono inoltre regimi patrimoniali legali nelle comunità autonome (regioni):