2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?
2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?
La cosiddetta comunione degli incrementi rappresenta il regime legale patrimoniale, corrispondente sostanzialmente a una separazione dei beni. Né i beni del marito né quelli della moglie entrano in comunione (articolo 1363, paragrafo 2 BGB [codice civile tedesco]). Lo stesso dicasi per i beni acquisiti da un coniuge dopo la celebrazione del matrimonio. Tuttavia, eventuali incrementi dei beni dei coniugi avvenuti nel corso del matrimonio sono suddivisi in parti uguali allo scioglimento del regime patrimoniale, in particolare a seguito di divorzio o decesso di uno dei coniugi. In generale, i coniugi non sono soggetti ad alcuna restrizione relativa alla disposizione dei loro beni e non sono responsabili dei debiti dell'altro coniuge (in merito alle restrizioni sulla disposizione, cfr. punto 2.4; per le condizioni di responsabilità, cfr. punto 2.5).
2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?
Sussiste una presunzione (relativa) a favore dei creditori secondo cui determinati beni appartengono a uno dei coniugi, pertinente soprattutto in relazione all'esecuzione forzata (cfr. punto 2.6).
2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?
I coniugi non hanno l'obbligo di stilare un inventario dei beni. Tuttavia, la redazione di un inventario all'inizio del matrimonio ("beni iniziali") facilita la dimostrazione degli incrementi acquisiti nel corso del matrimonio (cfr. punto 5.3). In assenza di tale inventario, si applica una presunzione relativa secondo cui i beni finali di un coniuge rappresentano i suoi incrementi acquisiti (articolo 1377, paragrafo 3 BGB).
2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?
In generale, i coniugi possono disporre liberamente dei propri beni durante il matrimonio, salvo diversamente concordato.
Tuttavia, il principio di libertà di disposizione dei beni è limitato come segue:
- 1) Un coniuge non può obbligarsi a disporre di tutti i suoi beni senza l'autorizzazione dell'altro. Ai sensi della giurisprudenza, un bene corrispondente all'80% dei beni matrimoniali del coniuge che ne dispone può rappresentare "l'intero patrimonio" (articolo 1365 BGB). In pratica, tali condizioni sussistono spesso in caso di beni immobili.
- 2) Inoltre, un coniuge può disporre dei beni a corredo dell’abitazione (di sua esclusiva proprietà) solo con il consenso dell'altro coniuge (articolo 1369 BGB). Il "tetto coniugale" non è incluso tra i beni a corredo dell’abitazione. In tale caso, comunque le condizioni sopraccitate dell'articolo 1365 BGB sono tuttavia soddisfatte nella maggior parte dei casi
In assenza di previo consenso dell'altro coniuge, un contratto rimane in sospeso e privo di effetti giuridici fino all'autorizzazione del coniuge (articolo 1366, paragrafo 1 BGB). In caso contrario, il contratto è invalido. In taluni casi, il tribunale per le cause familiari può concedere il consenso al posto del coniuge restio. Qualora un terzo richieda al suo partner contrattuale di rilasciare tale consenso, quest'ultimo deve essere comunicato al terzo entro due settimane. In caso contrario, il consenso deve ritenersi negato
2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?
In generale, gli impegni assunti da un coniuge sono vincolanti solo per quest'ultimo. Tuttavia, se un coniuge è autorizzato ad assumere tali impegni per soddisfare le esigenze quotidiane della famiglia, i loro effetti divengono vincolanti anche per l'altro coniuge (articolo 1357, paragrafo 1 BGB).
2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?
I coniugi sono responsabili solo dei propri debiti personali a meno che l'altro coniuge ne diventi eccezionalmente responsabile a causa degli impegni assunti per soddisfare le esigenze quotidiane (cfr. punto 2.5). Ad eccezione di tale caso specifico, i creditori possono rivalersi solo sui beni del coniuge con cui hanno concluso un contratto o altrimenti responsabile nei loro confronti (ovvero la responsabilità aquiliana).
L'esecuzione forzata è facilitata da una presunzione relativa di proprietà (cfr. punto 2.2). Si presume che i beni mobili in possesso di uno dei coniugi appartengano al debitore (pignoramento) (articolo 1362 BGB unitamente all'articolo 739 ZPO [codice di procedura civile]). Tale presunzione non si applica ai beni assegnati, per uso esclusivamente personale, a un coniuge.