1 Quale legge è applicabile?
1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?
I regimi patrimoniali tra i coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato del quale entrambi i coniugi sono cittadini. Se i coniugi sono cittadini di Stati diversi, si applica la legge dello Stato in cui hanno la loro residenza abituale comune. Se i coniugi non hanno la stessa cittadinanza o non hanno una residenza abituale comune, è applicabile la legge dell’ultimo Stato nel quale essi hanno avuto una residenza comune. Qualora sia impossibile definire la legge applicabile sulla base di queste regole, si applica la legge croata (Articolo 36 della Legge in materia di diritto Internazionale privato).
In caso di accordo patrimoniale si applica la legge vigente in materia di regime patrimoniale legale tra i coniugi nel momento in cui essi hanno stipulato l’accordo.
La Repubblica di Croazia non è parte firmataria della Convenzione dell’Aja 1978 sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi.
Alcune convenzioni bilaterali in materia di assistenza giuridica internazionale, contenenti norme sui conflitti di legge sui rapporti patrimoniali tra coniugi, sono state stipulate con Repubblica Ceca, Ungheria, Mongolia, Polonia, Romania, Federazione russa e Repubblica Slovacca (ulteriori informazioni sono disponibili su http://www.mprh.hr/bilateralna-suradnja-01).
1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?
La legge croata non prevede la possibilità di scegliere la legge applicabile e, quindi, se entrambi i coniugi sono cittadini croati, tale scelta è inammissibile. Invece, se un coniuge è cittadino di un altro Stato e se la scelta è consentita dalla legge applicabile in origine ai rapporti patrimoniali tra coniugi (legge applicabile nel momento in cui i coniugi hanno stipulato l’accordo), i coniugi possono scegliere la legge applicabile (Articolo 37 della Legge in materia di diritto Internazionale privato), a condizione che l’effetto di tale applicazione non sia contrario all’ ordine pubblico (Costituzione) della Repubblica di Croazia (Articolo 4 della Legge in materia di diritto Internazionale privato).