4 Il regime patrimoniale del matrimonio può o deve essere registrato?

Il regime patrimoniale ed eventuali modifiche devono essere registrati per essere opponibili ai terzi.

4.1. Nel suo paese, esistono uno o più registri di proprietà coniugali? Dove?

In Spagna esistono diversi registri civili. Sia il matrimonio sia eventuali convenzioni matrimoniali devono essere registrate nel registro civile del luogo di residenza abituale dei coniugi (articolo 1333 CC, articolo 69 LRC e articolo 70 LRC). Solo la registrazione del matrimonio è obbligatoria (articolo 71 LRC).

4.2. Quali documenti vi sono registrati? Quali dati vi sono registrati?

Le convenzioni matrimoniali sia anteriori che successive al matrimonio, quelle di modifica del regime matrimoniale, nonché le sentenze di separazione e divorzio sono opponibili ai terzi dalla loro registrazione (articolo 77 LRC). Le parti interessate ricevono un certificato emesso dal registro civile come prova della registrazione (articolo 75 LRC). Un altro documento comunemente usato è il Libro de Familia (Libro di famiglia), che registra le informazioni su matrimoni, nascite dei figli ecc.

4.3. Come e a chi è consentito l’accesso ai dati contenuti nel registro?

Le informazioni registrate sono pubbliche (articolo 6 LRC), ma i dati protetti sono accessibili solo alle parti interessate o ai loro eredi (legge sulla protezione dei dati 15/1999).

4.4. Quali sono gli effetti giuridici della registrazione (validità, opponibilità)?

La conseguenza giuridica della registrazione sta nell’opponibilità ai terzi (articolo 70 LRC).