2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?
2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?
Salvo che sia previsto diversamente nella convenzione matrimoniale, dopo il matrimonio, i coniugi sono sottoposti al regime della comunione dei beni per tutta la durata della vita coniugale (regime patrimoniale legale dei coniugi). Al momento della contrazione del matrimonio, il regime patrimoniale legale dei coniugi entra in vigore, anche con effetto retroattivo per il periodo di convivenza dei coniugi prima del matrimonio.
(Articolo 4:34 (2) e 4:35 (1) della Legge V del 2013 sul Codice Civile [in appresso: Codice Civile])
Tutti i beni acquisiti in forma congiunta o individuale dai coniugi durante la comunione di beni sono parte integrante della comunione indivisa dei coniugi, salvo i beni appartenenti al patrimonio personale di un coniuge (cfr. sotto). I redditi derivanti dai beni personali sono altresì parte integrante della comunione qualora siano acquisiti durante la vita coniugale. Qualsiasi costo amministrativo o di manutenzione e le spese relative a tali beni vengono detratti dai profitti
(Articolo 4:37 (1) e (3-4) Codice Civile)
I beni personali di ciascun coniuge includono:
- i beni acquisiti prima dell’inizio della comunione di beni tra i coniugi;
- i beni ereditati o ricevuti in donazione e i beni ricevuti senza compensazione durante la comunione di beni tra i coniugi;
- i diritti del coniuge in quanto titolare di proprietà intellettuale, fatta eccezione per le royalty maturate durante la comunione di beni tra i coniugi;
- qualsiasi risarcimento del danno derivante da lesione personale;
- i beni d’uso personale di valore abituale;
- i beni sostitutivi dei beni personali e qualsiasi cosa di valore acquistata per tali beni.
In caso di sostituzione di un bene di valore abituale di proprietà personale di uno dei coniugi e utilizzato nel corso della vita quotidiana dei coniugi, il nuovo bene diventa parte della comunione dopo cinque anni di vita coniugale comune.
(Articolo 4:38 (1-3) Codice Civile)
2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?
I beni appartenenti ai coniugi durante la comunione sono ritenuti parte integrante della comunione salvo che il Codice Civile disponga altrimenti o che si dimostri che essi appartengono al patrimonio personale di uno dei coniugi.
Inoltre, in caso di adempimento di un obbligo - relativo ai beni comuni o ai beni personali di un coniuge – durante l’esistenza della comunione di beni tra i coniugi, si deve ritenere che tale adempimento derivi dal patrimonio comune, salvo diversamente dimostrato. In caso di incremento del valore del patrimonio comune o personale nel periodo di vigenza della comunione tra coniugi, si presume che la fonte dell’incremento (ad esempio mediante investimento, ristrutturazione o manutenzione) provenga dalla comunione, salvo diversamente dimostrato.
(Articolo 4:40 (1-2) Codice Civile)
2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?
Ai sensi della legge ungherese, i coniugi non hanno l'obbligo di stilare un inventario dei beni.
2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?
Ciascun coniuge può utilizzare i beni della comunione in modo conforme al loro scopo. Un coniuge non deve esercitare questo diritto in modo da inficiare i diritti e gli interessi legittimi dell’altro coniuge. Entrambi i coniugi hanno il diritto di amministrare i beni della comunione.
Un coniuge può chiedere all'altro il consenso per svolgere le attività necessarie per la tutela e per il mantenimento del patrimonio comune. I provvedimenti urgenti per la tutela dei beni possono essere adottati da un coniuge senza il consenso dell’altro coniuge. Tuttavia, l’altro coniuge deve esserne tempestivamente informato.
(Articolo 4:42 (1-2) Codice Civile)
Norme speciali si applicano all’uso e all’amministrazione dei beni facenti parte della comunione ma che servono allo svolgimento dell’attività professionale o imprenditoriale privata di uno dei coniugi. La legge ungherese prevede inoltre disposizioni specifiche in relazione all’esercizio dei diritti di socio o azionista, qualora il coniuge sia socio o azionista di una ditta individuale, una cooperativa o una società.
(Articolo 4:43 (1-2) Codice Civile)
Durante la comunione di beni, i coniugi devono poter compiere qualsiasi disposizione relativa ai beni in comunione, congiuntamente o previo consenso dell’altro coniuge. In caso di accordo concluso da uno dei coniugi durante la comunione di beni, il consenso dell’altro coniuge non è soggetto a requisiti di forma.
(Articolo 4:45 Codice Civile)
Qualsiasi negozio a titolo oneroso concluso da uno dei coniugi durante la comunione dei beni deve essere considerato, salva diversa disposizione del Codice Civile, un negozio giuridico concluso con il consenso dell'altro coniuge, se il terzo contraente era, o avrebbe dovuto essere, a conoscenza del fatto che l’altro coniuge non aveva dato il suo consenso preventivo al negozio.
Se il coniuge ha concluso un negozio inteso a far fronte alle proprie necessità quotidiane o nell’ambito dello svolgimento della propria attività professionale o aziendale, l'altro coniuge può invocare la mancanza di consenso solo se aveva espresso esplicitamente la sua contrarietà al terzo contraente prima della conclusione del negozio.
(Articolo 4:46 Codice Civile)
Nessuno dei coniugi ha il diritto di alienare, senza il consenso dell’altro coniuge, l’immobile in comunione di beni che serve da abitazione familiare durante la comunione di beni o nell’intervallo di tempo tra lo scioglimento del matrimonio e la divisione della comunione. In questo caso, non esiste presunzione di consenso dell’altro coniuge.
(Articolo 4:48 Codice Civile)
2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?
Un coniuge che stipula un negozio giuridico afferente la comunione di beni deve saldare gli eventuali debiti derivanti da tale negozio, o ad esso relativi, con la sua proprietà personale e con la sua quota della comunione di beni.
Un coniuge che non è stato parte a un negozio giuridico concluso dall’altro coniuge con il suo consenso, è responsabile nei confronti di terzi unicamente entro il valore della sua quota di comunione dei beni.
(Articolo 4:49 Codice Civile)
Se un coniuge non ha dato il proprio consenso a un negozio giuridico afferente la comunione di beni concluso dall’altro coniuge, e il consenso non può essere presunto o la presunzione è stata respinta, il coniuge non è responsabile per un obbligo derivante da tale negozio giuridico o ad esso relativo. Un negozio giuridico concluso senza il consenso del coniuge non ha alcun effetto nei confronti di tale coniuge se la parte acquirente ha agito in malafede o ha ricevuto dal negozio un beneficio gratuito. Si presumono malafede e natura gratuita se l’altro coniuge ha concluso il negozio con un proprio congiunto.
(Articolo 4:50 Codice Civile)
2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?
La comunione di beni dei coniugi comprende gli oneri gravanti sulla comunione e i coniugi devono accollarsi congiuntamente i debiti derivanti dagli, o relativi agli, obblighi assunti da un coniuge durante la comunione di beni. La comunione di beni non comprende i beni, gli oneri e i debiti trattati come beni personali di un coniuge.
(Articolo 4:37 (2) e (4) Codice Civile)
A prescindere dagli obblighi giuridici di mantenimento, qualsiasi debito derivante da, o relativo a, un’azione verificatasi prima dell’inizio della vita coniugale deve essere imputato al patrimonio personale. Il patrimonio personale deve includere gli oneri gravanti sui beni che fanno parte del patrimonio personale e gli interessi su qualsiasi debito considerato come passività distinta.
Il patrimonio personale include qualsiasi debito che durante la vita coniugale comune:
- sia stato contratto in relazione all’acquisizione o al mantenimento del patrimonio personale, escluse le spese relative all’acquisizione dei proventi di detto patrimonio personale e al mantenimento dei beni usati o utilizzati congiuntamente dai coniugi;
- sia stato contratto in relazione alla disposizione del proprio patrimonio personale da parte di un coniuge;
- sia stato contratto da un coniuge, senza corrispettivo, sui beni comuni e senza il consenso dell’altro coniuge; e
- derivi da comportamento illecito e intenzionale o colpa grave del coniuge, se il debito eccede l’arricchimento dell’altro coniuge.
Anche se un debito è a carico del patrimonio personale di un coniuge, nei confronti di terzi è responsabile anche l’altro coniuge.
(Articolo 4:39 (1-4) Codice Civile)
I costi relativi al mantenimento e all'amministrazione dei beni della comunione, i costi relativi al mantenimento del nucleo familiare e le spese per il mantenimento e l’educazione dei figli comuni dei coniugi vengono sostenuti in primo luogo con il patrimonio comune. Se il patrimonio comune e insufficiente a coprire tali costi e spese, essi sono sostenuti con il patrimonio personale dei coniugi, proporzionalmente. Se soltanto uno dei coniugi ha un patrimonio personale, le somme necessarie per coprire le spese da sostenere saranno messe a disposizione da tale coniuge.
(Articolo 4:44 Codice Civile)