1 Quale legge è applicabile?
1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?
I rapporti patrimoniali fra coniugi sono disciplinati dalla legge nazionale comune che regola i loro rapporti personali nel periodo considerato (inclusi gli obblighi di mantenimento e le convenzioni matrimoniali). La legge personale è la legge dello Stato di cui si è cittadini. In caso di molteplicità di cittadinanza, tra le quali vi sia quella la cittadinanza ungherese, la legge personale corrisponde alla legge ungherese. In caso di cittadinanza multipla oltre a quella ungherese o qualora un soggetto sia apolide, la legge personale coincide con la legge dello Stato in cui il soggetto è domiciliato (per domicilio si intende il luogo in cui una persona vive in permanenza o dove ha intenzione di stabilirsi; articolo 12 (1) del decreto legge n. 13 del 1979 sul diritto privato internazionale [d'ora in avanti DDPI]). Se una persona è domiciliata anche in Ungheria, la sua legge personale è la legge ungherese. Se una persona fosse domiciliata soltanto in diversi Paesi stranieri, la sua legge personale sarebbe quella del Paese col quale ha il collegamento più stretto. Qualora sia impossibile determinare la legge personale in base ai suddetti criteri e la persona non disponesse di un domicilio, la sua legge è stabilita in base al luogo abituale di residenza (ovvero il luogo in cui una persona soggiorna per un periodo prolungato senza l'intenzione di stabilirvisi; articolo 12 (2) DDPI). In caso di luoghi di residenza abituale molteplici, di cui uno si trova in Ungheria, la legge personale corrisponde alla legge ungherese.
Qualora i coniugi abbiano cittadinanza diverse nel periodo considerato, si applica l'ultima legge personale comune. In sua assenza o laddove non possa essere determinata, si deve applicare la legge del Paese in cui i coniugi hanno avuto il loro ultimo domicilio comune. In mancanza di un domicilio comune, si applica la legge nazionale del tribunale o qualsivoglia autorità competente. La modifica della legge personale di uno dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali (inclusi gli obblighi di mantenimento e le convenzioni matrimoniali) già stabiliti tra loro.
(Articolo 11; articolo 39 (1)-(4) DDPI)
L'Ungheria prevede alcuni trattati di assistenza giuridica rilevanti altresì per la determinazione della legge applicabile con i seguenti paesi: Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cuba, Repubblica Ceca, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Polonia, Romania e Vietnam.
1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?
La legge ungherese non consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile.