8 Cosa prevede la legge per il patrimonio di partner registrati e non registrati?
Le disposizioni sui rapporti patrimoniali dei coniugi si possono applicare per analogia alle convivenze registrate (le quali possono essere contratte solo tra persone dello stesso sesso, articolo 3 (1) a) -c) della legge XXIX del 2009 su convivenze registrate e relativa legislazione e sulla modifica di atri statuti a favore della dimostrazione della convivenza).
Dal 1° gennaio 2010, le coppie omosessuali ed eterosessuali hanno pari diritto di richiedere la registrazione della loro unione presso un notaio. Tale registrazione deve essere distinta da quella descritta nel primo paragrafo, in quanto non genera nuovi diritti od obblighi, ma facilita semplicemente la dimostrazione dell'esistenza di un'unione (articolo 36/E-36/G della legge XLV del 2008 su talune procedure notarili non contenziose).
Dal 15 marzo 2014, i partner possono regolare i loro rapporti patrimoniali mediante convenzione per tutta la durata della loro convivenza. La convenzione è ritenuta valida se sottoscritta con atto pubblico o mediante scrittura privata controfirmata da un avvocato. La convenzione tra partner può contenere qualsiasi disposizione relativa ai diritti di proprietà che sarebbero applicabili anche alle coppie sposate in virtù di una convenzione matrimoniale o conformemente al Codice civile.
Una convenzione tra partner è ritenuta efficace nei confronti di terzi se la convenzione è registrata nel Registro nazionale delle convenzioni tra partner oppure se i partner possono dimostrare che il terzo era, o avrebbe dovuto essere, a conoscenza della convenzione tra partner, ivi incluso il suo contenuto. Le disposizioni relative al registro delle convenzioni matrimoniali si applicano mutatis mutandis al registro delle convenzioni tra partner.
(Articolo 6:515 Codice civile)
Salva diversa disposizione della convenzione tra partner, si ritiene che i partner siano indipendenti per quanto concerne l’acquisizione di beni durante la loro convivenza. Se la convivenza cessa, un partner può chiedere la divisione dei beni acquisiti in forma congiunta durante il periodo di convivenza. Un patrimonio che sarebbe considerato patrimonio personale in caso di matrimonio non è considerato patrimonio acquisito in forma congiunta.
I partner hanno diritto a una quota dei beni acquisiti in forma congiunta prevalentemente in natura e in proporzione al loro contributo. I lavori domestici, l’educazione dei figli ed anche il lavoro nell’impresa del partner sono considerati come contributo all’acquisizione. Qualora tale proporzione non possa essere determinata, viene stabilita in misura uguale tra i partner, salvo che ciò comporti una ingiusta perdita finanziaria per uno dei due partner.
Salva diversa disposizione del Codice civile, le disposizioni sul regime di comunione dei beni differita tra coniugi si applicano mutatis mutandis alla tutela della quota spettante a un partner sui beni acquisiti in forma congiunta e alla divisione tra i partner dei beni medesimi.
(Articolo 6:516 Codice civile)
I partner possono stipulare un accordo concernente l’uso dell’abitazione comune dopo la cessazione della loro unione, prima dell’inizio di un’unione civile e durante un’unione civile. La convenzione è considerata valida se sottoscritta con un atto autentico o mediante scrittura privata controfirmata da un avvocato.
(Articolo 6:517 Codice civile)