6 Quali sono le conseguenze del decesso di un coniuge?
In caso di decesso di uno dei coniugi, il regime patrimoniale viene sciolto e il patrimonio comune viene diviso in base ai principi descritti al punto 5.1 e conformemente alle disposizioni della convenzione matrimoniale. Il coniuge superstite riceve la propria quota qualora l'altra parte del patrimonio comune rientri nel patrimonio del defunto che viene quindi diviso ai sensi delle disposizioni del diritto successorio.
Se vi sono eredi legittimi discendenti del coniuge deceduto, il coniuge superstite ha diritto all’usufrutto vitalizio dell’abitazione familiare usata insieme al defunto, inclusi mobilia e suppellettili e riceve la stessa quota del patrimonio residuo spettante a un figlio.
(Articolo 7:58 (1) Codice Civile)
In assenza di discendenti o se il discendente è escluso dalla successione, il coniuge superstite eredita l’abitazione familiare utilizzata insieme al coniuge deceduto, inclusi mobilia e suppellettili. Una metà del patrimonio residuo è ereditato dal coniuge superstite mentre l’altra metà è ereditata dai genitori del testatore. Se un genitore è indegno a succedere, l’altro genitore e il coniuge superstite ereditano in parti uguali.
(Articolo 7:60 Codice Civile)
In assenza di discendenti e di genitori, o se i medesimi sono esclusi dalla successione, il coniuge superstite eredita l’intero patrimonio.
(Articolo 7:61 Codice Civile)