5 Quali sono le conseguenze del divorzio/separazione?
5.1. Come è divisa la proprietà (diritti in rem)?
Poiché nel caso della comunione degli incrementi in qualità di regime patrimoniale legale coesistono gruppi di beni separati, in caso di divorzio non avviene alcuna ridistribuzione del patrimonio. D'altro canto, gli incrementi sono parificati (cfr. punto 5.3); in casi eccezionali, l'attribuzione di determinati beni a uno dei coniugi prevale sul diritto di parificazione (articolo 1383 BGB).
5.2. Chi è responsabile dei debiti esistenti dopo il divorzio/separazione?
- 1) Ai sensi del regime della comunione degli incrementi, ciascun coniuge è responsabile dei propri debiti. Tuttavia, in caso di divorzio, i debiti di un coniuge sono inclusi nel calcolo degli incrementi. I debiti possono essere detratti dalla dichiarazione patrimoniale finale del coniuge, con conseguente dichiarazione patrimoniale finale negativa (articolo 1375, paragrafo 1 BGB). Pertanto, nel corso della parificazione degli incrementi, un coniuge può essere obbligato a compensare l'altro per i debiti assunti. Il diritto alla parificazione è comunque sempre limitato al valore del patrimonio esistente del coniuge obbligato a compensare i proprio eccesso di incrementi (cfr. punto 5.3).
- 2) Ai sensi del regime patrimoniale della separazione dei beni, non è prevista alcuna parificazione degli incrementi che tenga conto dei debiti preesistenti.
- 3) Ai sensi della comunione dei beni, è possibile ripagare un debito mediante il patrimonio comune ("beni comuni") se i due coniugi lo hanno contratto congiuntamente o se uno dei coniugi può vincolare l'altro in quanto il debito è stato contratto nel corso dell’ amministrazione congiunta (articolo 1438). Solo il coniuge che amministra il patrimonio comune è sempre ritenuto personalmente responsabile (articolo 1437, paragrafo 2 BGB [codice civile tedesco]). Allo scioglimento della comunione dei beni, i debiti contratti in relazione ai beni comuni devono essere detratti al fine di dividere la parte restante in quote uguali per i due coniugi (articolo 1476, paragrafo 1 BGB).
5.3. Un coniuge ha diritto ad un pagamento compensatorio?
- 1) Ai sensi della comunione degli incrementi, gli incrementi acquisiti dai coniugi durante il matrimonio sono equiparati allo scioglimento del regime (articolo 1363, paragrafo 2 BGB). Di conseguenza, il coniuge i cui incrementi individuali acquisiti nel corso del matrimonio superino quelli dell'altro coniuge è obbligato a versare metà della quota in eccesso all'altro coniuge (articolo 1378 BGB). Gli incrementi individuali sono calcolati detraendo il patrimonio iniziale da quello finale. La parificazione richiesta da un coniuge è limitata al suo patrimonio esistente dopo la detrazione di debiti.
- 2) Ai sensi del regime della separazione dei beni, non sussiste alcuna equiparazione degli incrementi acquisiti.
- 3) Il patrimonio comune deve essere "liquidato" e, nel corso della liquidazione, i coniugi possono concordarne la redistribuzione.