5 Quali sono le conseguenze del divorzio/separazione?
Lo scioglimento del matrimonio implica lo scioglimento del relativo regime patrimoniale (articolo 27 FC) e la divisione dei beni della comunione.
5.1. Come è divisa la proprietà (diritti in rem)?
Ai coniugi spettano quote uguali dei beni della comunione (articolo 28 FC).
Tuttavia, il tribunale può stabilire di assegnare una quota maggiore al coniuge a cui è stata affidata la custodia dei figli minori, qualora tale circostanza sia motivo di particolari difficoltà. Oltre alla propria quota, tale coniuge riceve i beni mobili destinati all'educazione e all'istruzione dei figli (articolo 29, paragrafi 1 e 2 FC). In caso di divorzio, il tribunale può stabilire una quota superiore anche qualora il contributo di uno dei coniugi all'acquisizione del patrimonio risulti considerevolmente maggiore a quello dell'altro coniuge (articolo 29, paragrafo 3 FC).
Al momento del divorzio ciascun coniuge ha diritto a parte del valore dei beni destinati all'esercizio di una professione o di una attività commerciale nonché dei crediti esigibili dell'altro coniuge acquistati durante il matrimonio, qualora il loro valore sia significativo e il coniuge abbia contribuito alla loro acquisizione mediante il proprio lavoro, i fondi personali, la cura dei figli o i lavori domestici. Tale pretesa può essere avanzata anche prima del divorzio qualora la condotta del coniuge che ha acquisito i beni minacci gli interessi dell'altro coniuge o dei figli (articolo 30 FC).
L'articolo 31 del codice della famiglia sancisce che i ricorsi ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3 e articolo 30 possono essere proposti entro un anno dallo scioglimento del matrimonio; il ricorso ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, può essere proposto entro un anno dalla sentenza del tribunale sulla custodia dei figli.
Regime di separazione dei beni:
I beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio sono beni personali (articolo 33, paragrafo 1 FC).
Allo scioglimento del matrimonio ciascun coniuge può richiedere parte del valore dei beni acquistati dall'altro coniuge nel corso del matrimonio, nella misura in cui il primo vi abbia contribuito mediante il proprio lavoro, i fondi personali, la cura dei figli lavori domestici o altrimenti (articolo 33, paragrafo 2 FC).
Convenzioni matrimoniali:
Mediante una convenzione matrimoniale i coniugi possono concordare la divisione dei rispettivi patrimoni in caso di divorzio (articolo 38 FC).
5.2. Chi è responsabile dei debiti esistenti dopo il divorzio/separazione?
L'articolo 38 del codice della famiglia sancisce che i coniugi possono regolamentare nella convenzione matrimoniale la propria responsabilità rispetto alle spese e agli obblighi sostenuti durante il matrimonio. Qualora i coniugi non abbiano stipulato una convenzione matrimoniale in materia di responsabilità, si applica quanto disposto dall'articolo 36, paragrafo 2: i coniugi sono solidalmente responsabili degli obblighi contratti per le esigenze correnti della famiglia. In caso di scioglimento del matrimonio per divorzio, i coniugi rimangono solidalmente responsabili degli obblighi esistenti contratti durante il matrimonio in qualità di debitori congiunti poiché non sono più solidalmente responsabili in qualità di coniugi.
5.3. Un coniuge ha diritto ad un pagamento compensatorio?
Il codice della famiglia disciplina i casi in cui un coniuge ha il diritto di ricevere una quota maggiore della comunione (cfr. punto 5.1).