5 Quali sono le conseguenze del divorzio/separazione?
5.1. Come è divisa la proprietà (diritti in rem)?
Il regime patrimoniale del matrimonio è sciolto e si deve procedere alla liquidazione e ripartizione dei beni della proprietà matrimoniale in base al regime patrimoniale applicabile.
Allo scioglimento del regime legale, i beni della comunione confluiscono automaticamente in una proprietà congiunta "post-comunione" soggetta, prima della liquidazione e divisione, alle norme di diritto generale relative alla comproprietà (Art. 577-2 CC) Per la liquidazione e la divisione definitiva della proprietà matrimoniale è necessario definire l'esatta composizione dei tre patrimoni (cfr. domanda 2.1) (Art. 1427 - 1449 CC)
Al momento dello scioglimento del regime di comunione universale dei beni, i beni della comunione confluiscono anch’essi automaticamente in una comproprietà “post-comunione” e, in principio, si ha una divisione in parti uguali.
In caso di scioglimento di un regime di separazione dei beni, si deve procedere semplicemente alla liquidazione/divisione dei beni comuni.
In questo contesto, il Codice Giudiziario prevede norme di legge per una liquidazione/divisione (giudiziaria) (Art. 1205 - 1224 Codice Giudiziario).
Qualora i coniugi abbiamo aggiunto clausole con meccanismi correttivi al loro regime di separazione dei beni o abbiano scelto la possibilità di un equo adeguamento, si applicano tali misure.
5.2. Chi è responsabile dei debiti esistenti dopo il divorzio/separazione?
Dipende dalla natura dei debiti. Ciascun coniuge è individualmente responsabile per i propri debiti che permangono successivamente alla divisione del patrimonio matrimoniale. I due coniugi sono responsabili congiuntamente per i debiti comuni che permangono successivamente alla divisione del patrimonio matrimoniale (Art. 1439 - 1441 CC).
5.3. Un coniuge ha diritto ad un pagamento compensatorio?
Sì, sono stati introdotti alcuni meccanismi compensatori e i coniugi possono definirne le modalità nella loro convenzione matrimoniale (Artt. 1431 – 1438 CC).