1 Quale legge è applicabile?
1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?
Nella legge svedese si applicano due discipline diverse in riferimento alla legge applicabile al regime matrimoniale. La prima disciplina è contenuta nel regolamento (1931:429), basato sulla convenzione tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia comprendente le disposizioni di diritto privato internazionale su matrimonio, adozione e tutela. Il regolamento è stato rivisto mediante un emendamento alla convenzione nel 2006 ed è in vigore dal 1° dicembre 2008. Le norme sono applicabili qualora entrambi i coniugi siano cittadini di uno degli Stati contraenti al momento del matrimonio e stabiliscano quindi la loro residenza abituale in uno degli Stati. La coppia deve inoltre mantenere la residenza abituale e la cittadinanza di uno degli Stati (articolo 2 a). Se non diversamente concordato dai coniugi, si applica la legge dello Stato contraente in cui in coniugi stabiliscono la loro residenza abituale dopo aver contratto il matrimonio. Se in un momento successivo la coppia stabilisce tale residenza in un altro di quegli Stati, la legge di quest'ultimo prevale se i coniugi vi hanno vissuto per almeno due anni. Se entrambi i coniugi hanno un legame con il nuovo Stato di residenza abituale per via della cittadinanza o per il fatto di avervi precedentemente risieduto abitualmente durante il matrimonio, la legge cambia subito dopo la modifica della residenza abituale (articolo 3 a).
La seconda disciplina è contenuta nella legge (1990:272) sulle questioni internazionali relative al patrimonio di coniugi e conviventi. Ai sensi dell'articolo 4, salvo diversamente concordato, si applica al regime matrimoniale la legge dello Stato in cui i coniugi stabiliscono la loro residenza abituale dopo aver celebrato il matrimonio. Qualora essi si stabiliscano successivamente in un altro Stato e vi risiedano per almeno due anni, si applicherà la legge di tale Stato. Tuttavia, se i coniugi stabiliscono la loro residenza abituale in uno Stato di cui sono entrambi cittadini o in cui hanno già risieduto durante il matrimonio, si applica la legge di tale Stato dal momento in cui essi vi si stabiliscono. Se non è possibile stabilire quale sia la residenza abituale dei coniugi nel medesimo Stato, si applica la legge dello Stato con cui i coniugi hanno un collegamento più stretto. Tale valutazione avviene esaminando le circostanze per ciascun caso. Le disposizioni della legge (1990:272) sono applicabili ai casi non soggetti al quadro relativo all'Unione nordica basato sulla convenzione. Ai sensi delle due discipline esistenti è possibile applicare la legge di un solo Stato per volta. Un cambiamento della legge applicabile risulta pertanto retroattiva.
1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?
La norma principale ai sensi del quadro relativo all'Unione nordica è l'autonomia delle parti. Ai sensi dell'articolo 3, i coniugi possono concordare l'applicazione di a) la legge di uno Stato contraente di residenza abituale di uno di essi o di cui uno di essi era cittadino alla stipula della convenzione, oppure b) la legge dello Stato contraente di comune residenza abituale dei coniugi durante il matrimonio.
L'autonomia delle parti si applica di norma ai sensi delle disposizioni generalmente applicabili della legge (1990:272). La coppia può scegliere come legge applicabile quella di qualsiasi Stato in cui uno di essi ha risieduto abitualmente o di cui era cittadino al tempo della stipula della convenzione (articolo 3). L'accordo dei coniugi sulla legge applicabile risulta, ai sensi della legge svedese, formalmente valido se stipulato in forma scritta e firmato da entrambi i coniugi, vale a dire che un accordo sulla scelta della legge non necessita di registrazione presso le autorità, di testimoni né di redazione specifica in una forma prestabilita. Mediante tale accordo i coniugi identificano la legge applicabile che disciplina tutte le questioni sostanziali relative ai loro rapporti patrimoniali. L'accordo sulla scelta della legge è retroattivo.