1 Quale legge è applicabile?

1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?

I rapporti patrimoniali e personali dei coniugi sono disciplinati dalla loro legge nazionale (ossia: legge dello paese di cui essi sono cittadini). In caso di cittadinanze diverse, si applica la legge del paese in cui risiedono in forma permanente. In caso contrario, si applica la legge dell'ultimo paese in cui hanno risieduto insieme. Se non è possibile determinare la legge applicabile ai sensi di tali norme, si applica la legge del paese con cui i coniugi hanno il collegamento (articolo 38(1) della legge sul diritto privato internazionale e processuale).

Analogamente, i rapporti patrimoniali tra conviventi non coniugati sono disciplinati dalla loro legge nazionale comune. In caso di cittadinanze diverse, si applica la legge del paese della loro comune residenza.

Se una coppia di coniugi stipula una convenzione patrimoniale, la legge applicabile coincide con la legge applicata ai loro rapporti  patrimoniali al momento della stipula.

Sono state stipulate delle convenzioni bilaterali sull'assistenza legale internazionale che contengono norme sui conflitti di leggi in materia di rapporti  patrimoniali fra coniugi  con Repubblica Ceca, Francia, Ungheria, Mongolia, Polonia, Romania, Federazione Russa e Slovacchia (visitare il sito http://www.mp.gov.si/).

1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?

I coniugi possono scegliere la legge da applicare ai loro rapporti patrimoniali qualora la legge applicata inizialmente lo consenta (articolo 39 della legge sul diritto privato internazionale e processuale). Tuttavia, la legge scelta non si applica se gli effetti di tale applicazione risultano contrari all’ordine pubblico della Repubblica di Slovenia (articolo 6 della legge sul diritto privato internazionale e processuale). La legge slovena non consente la scelta della legge applicabile.