1 Quale legge è applicabile?
1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?
Ai matrimoni contratti fino al 28 gennaio 2019 si applica la legge nazionale belga. Qualora I coniugi non abbiano effettuato alcuna scelta di legge, il regime patrimoniale tra coniugi è disciplinato dalla legge dello Stato sul cui territorio i coniugi hanno stabilito la loro prima residenza abituale dopo la celebrazione del matrimonio. Qualora i coniugi non abbiano un luogo di residenza comune nel medesimo Stato, la legge applicabile è quella dello Stato di cui entrambi i coniugi erano cittadini al momento della celebrazione del matrimonio. Negli altri casi, la legge applicabile è quella dello Stato sul cui territorio è stato celebrato il matrimonio. (Art. 51 del Codice di diritto privato internazionale, in prosieguo Code D.I.P.) Non sono state stipulate convenzioni internazionali che devono essere rispettate in relazione a Paesi specifici.
In seguito all’adozione del Regolamento Europeo (UE) 2016/1103 del 24 giugno 2016, sono previste nuove norme per stabilire la legge applicabile a tutti i matrimoni contratti a partire dal 29 gennaio 2019 e ai matrimoni contratti prima della data di entrata in vigore del regolamento, qualora i coniugi abbiano scelto una legge applicabile al loro regime matrimoniale a partire dal 29 gennaio 2019.
In assenza di una scelta della legge, l’Articolo 26 prevede la seguente gerarchia di criteri di collegamento per stabilire la legge applicabile:
- la prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio
- o, in mancanza, la cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio. Questo criterio non può essere applicato se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune.
- o, in mancanza, la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio.
In via di eccezione e su richiesta di uno dei coniugi, l'autorità giudiziaria competente può decidere che è applicabile la legge di uno Stato diverso da quello in cui i coniugi hanno avuto la prima residenza abituale comune dopo la conclusione del matrimonio (Articolo 22, paragrafo 3).
1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?
Fino al 28 gennaio 2019, i coniugi avevano la possibilità di scegliere la legge applicabile e di indicare uno dei seguenti regimi legali: (i) la legge dello Stato sul cui territorio hanno stabilito la loro prima residenza abituale comune dopo la celebrazione del matrimonio; (ii) la legge dello Stato sul cui territorio uno dei due, al momento della scelta, ha stabilito la propria residenza abituale; (iii) la legge dello Stato di cui uno dei due è cittadino al momento della scelta (Art. 49 Code D.I.P.) La scelta deve aver luogo per iscritto ed essere datata e firmata da entrambe le parti (Art. 52, para. 1 in fine Code D.I.P.). Di norma, la scelta ha solo effetti per il futuro, ma è facoltà dei coniugi decidere altrimenti (Art. 50, para. 3 Code D.I.P.).
Il Regolamento (UE) 2016/1103 prevede la possibilità di scegliere la legge di uno degli Stati di cui almeno un coniuge è cittadino o la legge della residenza abituale di un coniuge al momento della scelta come legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi (Articolo 22). Questa scelta può essere validamente effettuata solo a partire dal 29 gennaio 2019, attraverso una convenzione matrimoniale o un accordo sulla scelta della legge applicabile e nel rispetto dei requisiti formali di cui all’Articolo 23. In Belgio, la scelta della legge deve essere rogata da un notaio in forma di atto autentico (Art. 1392 del Codice Civile, in prosieguo CC).
Infine, la scelta della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi nel corso del matrimonio avrà effetto solo per il futuro, salvo diverso accordo tra i coniugi e fatti salvi i diritti di terzi.