1 Quale legge è applicabile?
1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?
I matrimoni celebrati prima del 1° settembre 1992 sono soggetti al diritto comune, mentre quelli contratti successivamente e fino al 28 gennaio 2019 sono disciplinati dalla convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi.
La legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi per i matrimoni celebrati prima del 1° settembre 1992 è stabilita, in linea di principio, in base al primo domicilio matrimoniale. Tale legge disciplina tutti i rapporti patrimoniali a prescindere dal luogo in cui sono situati i beni. Tale criterio di collegamento è permanente: la legge del primo domicilio matrimoniale si applica per tutta la durata del matrimonio, anche in caso di trasferimento dei coniugi in un altro Stato.
Per i matrimoni celebrati dopo il 1° settembre 1992, si applica la convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978, ad eccezione del regime primario che rimane disciplinato dalle norme francesi d’applicazione necessaria (articoli 212-226 CC). Se i coniugi non hanno effettuato alcuna scelta prima del matrimonio, la legge applicabile coincide in linea di principio con quella del Paese della loro prima residenza abituale. A differenza del diritto comune, la convenzione dell'Aia prevede tre casi in cui la legge applicabile viene automaticamente modificata (articolo 7, paragrafo 2): qualora i coniugi stabiliscano la loro residenza nello Stato di comune cittadinanza; qualora risiedano per più di 10 anni in uno Stato dopo il matrimonio; qualora i coniugi stabiliscano la loro residenza abituale nel medesimo Stato, laddove essi non l'abbiano stabilita nel territorio del medesimo Stato dopo il matrimonio (e il loro regime patrimoniale del matrimonio sia conseguentemente soggetto alla legge dello Stato di comune cittadinanza). Tale modifica automatica non è retroattiva (tuttavia, l'articolo 8 consente ai coniugi di sottoporre tutti i loro beni alla nuova legge, purché tale scelta non influisca negativamente sui diritti dei terzi).
In seguito all’adozione del Regolamento Europeo (UE) 2016/1103 del 24 giugno 2016, sono previste nuove norme per stabilire la legge applicabile a tutti i matrimoni contratti a partire dal 29 gennaio 2019 e ai matrimoni contratti prima della data di entrata in vigore del regolamento, qualora i coniugi abbiano scelto una legge applicabile al loro regime matrimoniale a partire dal 29 gennaio 2019.
In assenza di una scelta della legge, l’Articolo 26 prevede la seguente gerarchia di criteri di collegamento per stabilire la legge applicabile:
- la prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio
- o, in mancanza, la cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio. Questo criterio non può essere applicato se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune.
- o, in mancanza, la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio.
In via di eccezione e su richiesta di uno dei coniugi, l'autorità giudiziaria competente può decidere che è applicabile la legge di uno Stato diverso da quello in cui i coniugi hanno avuto la prima residenza abituale comune dopo la conclusione del matrimonio (Articolo 22, paragrafo 3).
1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?
I coniugi possono scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale del matrimonio. Per le convenzioni matrimoniali redatte prima dell'entrata in vigore della convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978 (1° settembre 1992), i coniugi possono scegliere liberamente la legge applicabile. Dall’entrata in vigore della Convenzione dell’Aja e fino al 28 gennaio 2019, la designazione è limitata a una delle tre leggi specificate nell' articolo 3: la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi è cittadino al momento della designazione, la legge dello Stato in cui uno di essi risiede abitualmente al momento della designazione o la legge del primo Stato in cui uno dei coniugi ha stabilito una nuova residenza abituale dopo il matrimonio. La convenzione dell'Aia consente altresì ai coniugi di sottoporre tutti o parte dei beni immobili alla legge del luogo in cui sono situati (articolo 3, paragrafo 2). La convenzione dell'Aia impone che la designazione della legge applicabile sia esplicitamente stipulata o che emerga implicitamente dalle disposizioni della convenzione matrimoniale (articolo 11).
I coniugi possono inoltre modificare la legge applicabile al loro regime patrimoniale durante il matrimonio. In tal caso, la convenzione si applica anche se il matrimonio è avvenuto prima della sua entrata in vigore, a condizione che la scelta sia fatta dopo l’entrata in vigore della Convenzione (articolo 21) e la designazione è limitata alle due leggi specificate nell'articolo 6: la legge di qualsiasi Stato di cui è cittadino uno dei coniugi al momento della designazione o la legge dello Stato in cui uno di essi risiede abitualmente al momento della designazione. La convenzione dell'Aia consente ai coniugi di sottoporre tutti o parte dei beni immobili alla legge del luogo in cui sono situati (articolo 6, paragrafo 2). La nuova legge è retroattiva fino alla data del matrimonio, fatti salvi i diritti dei terzi, ma i coniugi possono decidere che la modifica della legge applicabile e l’eventuale regime patrimoniale si applichino soltanto in futuro: in tal caso, è opportuno consigliare ai coniugi di sciogliere il precedente regime patrimoniale. La legge 97-987 del 28 ottobre 1997 ha emendato il codice civile per adattarlo alle disposizioni della convenzione dell'Aia e stabilire il carattere pubblico delle modifiche al regime patrimoniale del matrimonio ottenute mediante l'applicazione di una legge straniera.
Il Regolamento (UE) 2016/1103 prevede la possibilità di scegliere la legge di uno degli Stati di cui almeno un coniuge è cittadino o la legge della residenza abituale di un coniuge al momento della scelta come legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi (Articolo 22). Questa scelta può essere validamente effettuata solo a partire dal 29 gennaio 2019, attraverso una convenzione matrimoniale o un accordo sulla scelta della legge applicabile e nel rispetto dei requisiti formali di cui all’Articolo 23.
Infine, la scelta della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi nel corso del matrimonio avrà effetto solo per il futuro, salvo diverso accordo tra i coniugi e fatti salvi i diritti di terzi.