1 Quale legge è applicabile?

1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?

I rapporti personali e patrimoniali tra coniugi sono soggetti alla legge del Paese di cui entrambi sono cittadini (articolo 51, paragrafo 1 del diritto privato internazionale). In caso di cittadinanza diversa, si applica la legge del Paese in cui entrambi i coniugi sono domiciliati (per "domicilio si intende il luogo in cui un soggetto soggiorna con l'intenzione di risiedervi stabilmente; articolo 25 del codice civile). Qualora i coniugi non siano domiciliati nello stesso paese, si applica la legge del Paese di comune residenza. Se i coniugi non risiedono nel medesimo Paese, si applica la legge del Paese con cui i coniugi hanno il  collegamento più stretto (articolo 51, paragrafo 2 del diritto privato internazionale).

1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?

I coniugi possono scegliere di assoggettare i loro rapporti patrimoniali e la convenzione matrimoniale alla legge del Paese di cittadinanza di uno di essi o del Paese in cui uno di essi risiede o è domiciliato. Essi possono effettuare tale scelta prima del matrimonio o durante il matrimonio (articolo 52, paragrafo 1 del diritto privato internazionale). In mancanza,  la convenzione matrimoniale è disciplinata dalla legge applicabile ai rapporti personali e patrimoniali dei coniugi al momento della sua stipula (articolo 52, paragrafo 2 del diritto privato internazionale).

Affinché la scelta della legge sia valida, essa deve assumere la forma prevista per le convenzioni matrimoniali dalla legge scelta o dalla legge del Paese in cui avviene la scelta (articolo 52, paragrafo 3 del diritto privato internazionale). Ai sensi della legge polacca, la convenzione matrimoniale deve essere redatta mediante atto pubblico notarile (articolo 73, paragrafo 2 del codice civile e articolo 47, paragrafo 1 del codice della famiglia e della tutela).