1 Quale legge è applicabile?
1.1. Quale legge è applicabile al patrimonio di una coppia? Quali criteri/norme sono usati per stabilire la legge applicabile? Quali convenzioni internazionali devono essere rispettate per quanto concerne alcuni paesi?
Ai matrimoni contratti fino al 28 gennaio 2019 si applica la legge nazionale italiana. Salvo diversamente concordato dai coniugi, il regime patrimoniale è soggetto alla legge applicabile ai loro rapporti personali ovvero:
- la legge nazionale comune, se i coniugi hanno la stessa cittadinanza;
- la legge dello Stato in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata in caso di cittadinanza diversa o di più cittadinanze in comune (articoli 29 e 30 della legge n. 218 del 31 maggio 1995).
L'Italia non ha ratificato nessuna convenzione internazionale in materia.
In seguito all’adozione del Regolamento Europeo (UE) 2016/1103 del 24 giugno 2016, sono previste nuove norme per stabilire la legge applicabile a tutti i matrimoni contratti a partire dal 29 gennaio 2019 e ai matrimoni contratti prima della data di entrata in vigore del regolamento, qualora i coniugi abbiano scelto una legge applicabile al loro regime matrimoniale a partire dal 29 gennaio 2019.
In assenza di una scelta della legge, l’Articolo 26 prevede la seguente gerarchia di criteri di collegamento per stabilire la legge applicabile:
- la prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio
- o, in mancanza, la cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio. Questo criterio non può essere applicato se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune.
- o, in mancanza, la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio.
In via di eccezione e su richiesta di uno dei coniugi, l'autorità giudiziaria competente può decidere che è applicabile la legge di uno Stato diverso da quello in cui i coniugi hanno avuto la prima residenza abituale comune dopo la conclusione del matrimonio (Articolo 22, paragrafo 3).
1.2. I coniugi hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile? In caso affermativo, quali sono i principi che disciplinano la scelta (ad es. leggi che possono essere scelte, requisiti formali, retroattività)?
Fino al 28 gennaio 2019 i coniugi possono scegliere la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali tra la legge di uno Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o la legge di uno Stato in cui almeno uno di essi risiede. L’accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l’accordo è stato stipulato (articolo 30 della legge n. 218 del 31 maggio 1995).
Il requisito formale minimo è rappresentato dalla forma scritta. La convenzione di scelta può essere stipulata o modificata in qualsiasi momento, non ha effetto retroattivo e può essere inserita nell'atto di celebrazione del matrimonio.
Il Regolamento (UE) 2016/1103 prevede la possibilità di scegliere la legge di uno degli Stati di cui almeno un coniuge è cittadino o la legge della residenza abituale di un coniuge al momento della scelta come legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi (Articolo 22). Questa scelta può essere validamente effettuata solo a partire dal 29 gennaio 2019, attraverso una convenzione matrimoniale o un accordo sulla scelta della legge applicabile e nel rispetto dei requisiti formali di cui all’Articolo 23.
Infine, la scelta della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi nel corso del matrimonio avrà effetto solo per il futuro, salvo diverso accordo tra i coniugi e fatti salvi i diritti di terzi.