9 Qual è l’autorità competente cui rivolgersi in caso di controversie o altre questioni giuridiche?
Il regolamento Bruxelles II bis offre ai ricorrenti la possibilità di scegliere la due criteri principali per determinare la giurisdizione: residenza abituale (articolo 3-I-a) o cittadinanza (articolo 3-I-b). Pertanto, essi possono scegliere tra sette casi di giurisdizione (cass. civ. I, 24 settembre 2008, appello n. 07-20.248).
Il regolamento Bruxelles II bis offre ai ricorrenti la possibilità di scegliere la due criteri principali per determinare la giurisdizione: residenza abituale (articolo 3-I-a) o cittadinanza (articolo 3-I-b). Pertanto, essi possono scegliere tra sette casi di giurisdizione (cass. civ. I, 24 settembre 2008, appello n. 07-20.248).
Per i contenziosi relativi esclusivamente alle conseguenze patrimoniali del matrimonio, la giurisdizione internazionale è stabilita mediante estensione delle norme di giurisdizione della legge nazionale.
Secondo quest'ultima, il giudice del tribunale per le cause familiari gode di giurisdizione esclusiva nelle questioni personali. Il tribunale competente coincide con quello del luogo di residenza della coppia. In caso di residenze separate, il giudice competente è quello del luogo in cui i coniugi risiedono abitualmente con i figli minorenni e, in altri casi, del luogo in cui risiede il coniuge che non ha presentato richiesta di divorzio (articolo 1070 C.P.C.).
Il giudice francese può inoltre essere competente laddove una delle parti in causa sia cittadino francese (articolo 14 e 15 CC).
A tutte le azioni giudiziarie intentate e alle sentenze emesse e a tutti gli atti rilasciati il 29 gennaio 2019 o in data successiva, indipendentemente dalla data del matrimonio, si applica il Regolamento del Consiglio (UE) no. 2016/1103 del 24 giugno 2016.
Sono autorità competenti ai sensi del Regolamento:
- Per le questioni inerenti il regime patrimoniale tra coniugi in caso di morte di un coniuge, la giurisdizione è attribuita all’autorità giurisdizionale competente per la successione (Articolo 4).
- Per le questioni inerenti il regime patrimoniale tra coniugi in caso di domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, generalmente la giurisdizione è attribuita al tribunale competente a decidere sulla controversia matrimoniale.
- In altri casi, i coniugi possono concordare che la competenza giurisdizionale sia attribuita allo Stato membro la cui legge è applicabile o allo Stato membro in cui è stato contratto il matrimonio. Tale accordo deve essere stipulato per iscritto, datato e firmato dalle parti. In assenza di un accordo, come principio generale, sono competenti a dirimere qualsiasi questione inerente il regime patrimoniale tra coniugi, salvo in caso di morte di un coniuge o di controversia matrimoniale, le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
- della residenza abituale comune dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; oppure, in mancanza,
- dell’ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora; oppure, in mancanza,
- della residenza abituale del coniuge convenuto; oppure, in mancanza,
- della cittadinanza comune dei coniugi.
Fatti salvi eventuali contenziosi, in Francia i notai non sono vincolati da queste norme di competenza e, pertanto, possono agire liberamente, ad esempio nella stesura di una convenzione matrimoniale o di un accordo sulla scelta della legge applicabile.