9 Qual è l’autorità competente cui rivolgersi in caso di controversie o altre questioni giuridiche?

Tutti i contenziosi civili sono di competenza dei tribunali e devono essere esaminati da un tribunale distrettuale (cittadino), ad eccezione dei casi esaminabili, ai sensi della legge, da un tribunale regionale.

Se la divisione del patrimonio avviene nel corso di una procedura di divorzio, in linea di principio la competenza spetta al tribunale del distretto di residenza abituale del convenuto (articolo 26, paragrafo 1 del codice di procedura civile lettone).

Se in base alle relazioni reciproche degli Stati coinvolti risulta applicabile il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, la giurisdizione dei tribunali lettoni è determinata in base alle disposizioni di tale regolamento.