9 Qual è l’autorità competente cui rivolgersi in caso di controversie o altre questioni giuridiche?
Per tutte le azioni giudiziarie intentate e le sentenze emesse e per tutti gli atti rilasciati fino al 28 gennaio 2019, la competenza spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria. Come regola generale, la giurisdizione italiana sussiste qualora il convenuto sia domiciliato (il domicilio è il luogo in cui un soggetto ha stabilito il centro principale della sua attività e dei suoi interessi; articolo 43 del codice civile) o residente (la residenza è il luogo in cui una persona soggiorna abitualmente; articolo 43 del codice civile) in Italia (articolo 3 della legge n. 218 del 31 maggio 1995).
Inoltre, in materia di invalidità o annullamento del matrimonio, separazione personale e scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste se uno dei coniugi è cittadino italiano o laddove il matrimonio è stato celebrato in Italia (articolo 32 della legge n. 218 del 31 maggio 1995).
A tutte le azioni giudiziarie intentate e alle sentenze emesse e a tutti gli atti rilasciati il 29 gennaio 2019 o in data successiva, indipendentemente dalla data del matrimonio, si applica il Regolamento del Consiglio (UE) no. 2016/1103 del 24 giugno 2016.
Sono autorità competenti ai sensi del Regolamento:
- Per le questioni inerenti il regime patrimoniale tra coniugi in caso di morte di un coniuge, la giurisdizione è attribuita all’autorità giurisdizionale competente per la successione (Articolo 4).
- Per le questioni inerenti il regime patrimoniale tra coniugi in caso di domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, generalmente la giurisdizione è attribuita al tribunale competente a decidere sulla controversia matrimoniale.
- In altri casi, i coniugi possono concordare che la competenza giurisdizionale sia attribuita allo Stato membro la cui legge è applicabile o allo Stato membro in cui è stato contratto il matrimonio. Tale accordo deve essere stipulato per iscritto, datato e firmato dalle parti. In assenza di un accordo, come principio generale, sono competenti a dirimere qualsiasi questione inerente il regime patrimoniale tra coniugi, salvo in caso di morte di un coniuge o di controversia matrimoniale, le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
- della residenza abituale comune dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; oppure, in mancanza,
- dell’ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora; oppure, in mancanza,
- della residenza abituale del coniuge convenuto; oppure, in mancanza,
- della cittadinanza comune dei coniugi.
Fatti salvi eventuali contenziosi, i notai non sono vincolati da queste norme di competenza e, pertanto, possono agire liberamente, ad esempio nella stesura di una convenzione matrimoniale o di un accordo sulla scelta della legge applicabile.