9 Qual è l’autorità competente cui rivolgersi in caso di controversie o altre questioni giuridiche?

La giurisdizione internazionale dei tribunali cechi nei procedimenti di divorzio (e nei procedimenti intesi a dichiarare nullo il matrimonio e stabilire se vi sia o meno un matrimonio) esiste se almeno uno dei coniugi ha la cittadinanza della Repubblica ceca o se la parte resistente ha la residenza abituale nella Repubblica ceca.

Se entrambi i coniugi hanno la cittadinanza straniera e la parte resistente non ha la residenza abituale nella Repubblica ceca o in un altro Stato membro dell’Unione Europea e non è cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione Europea o non è domiciliato/a nel Regno Unito o in Irlanda, i tribunali cechi sono competenti se

  • entrambi i coniugi avevano la loro residenza abituale nella Repubblica ceca e la parte istante ha ancora la residenza abituale nella Repubblica ceca;
  • la parte istante aveva la residenza nella Repubblica ceca e il secondo coniuge si è unito al procedimento legale, oppure
  • la parte istante ha la residenza abituale nella Repubblica ceca e ha avuto tale residenza abituale per almeno un anno prima promuovere il procedimento. (Sezione 47 Legge sul diritto internazionale privato )

La competenza a decidere in merito ai diritti sugli immobili siti nella Repubblica ceca spetta esclusivamente ai tribunali cechi o ad altre autorità pubbliche ceche competenti (Sezione 68 Legge sul diritto internazionale privato). I tribunali hanno il potere di decidere nei procedimenti successori se, al momento della morte, il testatore aveva la residenza abituale nella Repubblica ceca (Sezione 74 Legge sul diritto internazionale privato).

Per quanto concerne i procedimenti in materia di proprietà coniugale (inclusa la divisione della proprietà comune dopo il divorzio), l’autorità competente è il tribunale distrettuale nel cui distretto di competenza i coniugi hanno la propria residenza o hanno avuto la loro ultima residenza nella Repubblica ceca, se almeno uno dei coniugi vive ancora nel distretto di competenza del tribunale. Qualora non vi sia un tale tribunale, l’autorità competente è il tribunale di giurisdizione generale (il tribunale del luogo di residenza) del coniuge che non ha presentato l’istanza per avviare il procedimento. Se non esiste neanche questo tribunale, l’autorità competente è il tribunale di giurisdizione generale del coniuge che ha presentato l’istanza per avviare il procedimento (Sezioni 373 e 383 Legge n. 292/2013 Coll. sui procedimenti giudiziari speciali). Nei casi in cui non vi è alcuna relazione con il procedimento di divorzio l’autorità competente è:

  • il tribunale distrettuale di residenza del convenuto, oppure
  • qualora il caso contempli un immobile, il tribunale del distretto in cui esso è situato, oppure
  • qualora la divisione avvenga in relazione a procedure di successione, il tribunale del distretto nel quale si svolgono le procedure di successione (Sezione 88 Codice di procedura civile).