9 Qual è l’autorità competente cui rivolgersi in caso di controversie o altre questioni giuridiche?

In merito a divorzio, invalidità del matrimonio o determinazione dell'effettiva esistenza del matrimonio, la competenza spetta al tribunale del distretto in cui è stabilita l'ultima residenza comune dei coniugi, qualora uno di loro vi risieda ancora. Qualora tale tribunale non sussista, la competenza spetta allora al tribunale generale del convenuto e, in sua assenza, al tribunale generale del ricorrente (articolo 88 Občianskeho súdneho poriadku (OSP) – codice di procedura civile slovacco). Il tribunale generale coincide con il tribunale del distretto di residenza di un cittadino e, qualora il cittadino non vi risieda, del distretto in cui quest'ultimo soggiorna.

In relazione alla divisione della comunione o di un ulteriore patrimonio a seguito di divorzio o dell'annullamento del contratto di locazione congiunta di un'abitazione, la competenza spetta al tribunale che emette la sentenza di divorzio. Per le questioni matrimoniali la giurisdizione internazionale spetta ai tribunali slovacchi se almeno uno dei coniugi è cittadino della Repubblica slovacca. Nel caso in cui nessuno dei coniugi sia cittadino slovacco, la giurisdizione del tribunale slovacco viene concessa se:

  • almeno uno dei coniugi risiede in Slovacchia e la sentenza del tribunale può essere riconosciuta negli Stati di origine dei coniugi, oppure
  • almeno uno dei coniugi ha risieduto nella Repubblica slovacca per un periodo di tempo più lungo, oppure
  • i coniugi risiedono in Slovacchia, in relazione all'invalidità del matrimonio (articolo 38 della legge sul diritto privato internazionale e processuale slovacca)