3 Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?
3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?
Stipulando una convenzione matrimoniale, i coniugi possono stabilire:
- a) una comunione universale dei beni, ad eccezione del caso in cui uno o entrambi i coniugi abbiano altri figli non in comune. Ai sensi di tale regime, tutti i beni attuali e futuri dei coniugi sono parte integrante della comunione, salvo i beni esclusi dalla legge (articolo 1732 CC), ad esempio i beni acquisiti per donazione o successione, qualora ne sia stabilita (nel testamento o donazione)l'esclusione dalla comunione, i diritti personali e i ricordi di famiglia di scarso valore economico (articolo 1733 CC).
- b) una separazione dei beni, obbligatoria qualora il matrimonio sia stato contratto senza completare le relative procedure preliminari o laddove uno o entrambi i coniugi abbiano un'età pari o superiore a 60 anni. Ai sensi di tale regime, ciascun coniuge mantiene il controllo e i diritti su tutti i suoi beni attuali e futuri, di cui può liberamente disporre (articolo 1735 CC).
- c) un regime atipico, ovvero un regime avente le caratteristiche di due o persino tre regimi patrimoniali del matrimonio.
3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?
Una convenzione matrimoniale deve essere redatta mediante atto pubblico da un notaio o essere stilata in qualsiasi servizio di Stato civile.
3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?
Essa deve essere stipulata prima del matrimonio e produce i suoi effetti dalla data del matrimonio. Il regime patrimoniale non può essere modificato dopo il matrimonio.
3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?
No, i coniugi non possono modificare una convenzione esistente.