3 Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?
3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?
I coniugi possono estendere o limitare la comunione legale o stabilire un regime della separazione nonché un regime della separazione dei beni con compensazione dei profitti acquistati mediante una convenzione matrimoniale (redatta mediante atto pubblico notarile). Tale convenzione può essere stipulata prima o durante il matrimonio e può essere modificata o risolta. In caso di risoluzione durante il matrimonio, la legge prevede l'applicazione del regime della comunione legale fino a nuovo accordo dei coniugi. Qualora siano coinvolti terzi, un coniuge può fare riferimento alla convenzione matrimoniale se la sua risoluzione e i suoi contenuti erano loro noti (articolo 47 e 471 del codice della famiglia e della tutela).
I coniugi non possono estendere la comunione a:
- 1) beni acquisibili in futuro per mezzo di eredità, legato o donazione;
- 2) diritti patrimoniali derivanti da comproprietà di beni soggetti a regolamenti separati (ad esempio comproprietà nelle società di diritto civile o società commerciali);
- 3) diritti inalienabili di cui gode un solo coniuge;
- 4) compensazioni per infortuni o malattie, purché non siano parte della comunione, nonché compensazioni per danni subiti.
- 5) diritti non maturati dei coniugi relativi a redditi da lavoro o redditi derivanti da altre attività orientate al profitto (articolo 49 del codice della famiglia e della tutela).
3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?
La convenzione matrimoniale deve essere redatta mediante atto pubblico notarile, pena la nullità (articolo 47, paragrafo 1 del codice della famiglia e della tutela e articolo 73, paragrafo 2 del codice civile).
3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?
La convenzione matrimoniale può essere stipulata prima del matrimonio, caso in cui diviene effettiva alla celebrazione del matrimonio, o durante lo stesso, caso in cui diviene immediatamente effettiva.
3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?
I coniugi possono modificare la convenzione in qualsiasi momento, purché siano rispettati i requisiti formali descritti al punto 3.2. La legge polacca non stabilisce un intervallo minimo tra la stesura e la modifica della convenzione matrimoniale.