3 Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?

3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?

I coniugi hanno il diritto di concordare tramite una convenzione matrimoniale che:

  • i beni acquisiti prima e durante il matrimonio sono di proprietà esclusiva di ciascun coniuge;
  • i beni personali acquisiti da un coniuge prima del matrimonio rientrano nei beni comuni dopo la registrazione del matrimonio;
  • i beni acquisiti durante il matrimonio diventano patrimonio comune che può essere parzialmente diviso (articolo 3.104(1) del CC).

Nella convenzione matrimoniale i coniugi possono applicare uno di tali regimi patrimoniali all'intero patrimonio o solo a una parte o a determinati beni mobili (articolo 3.104(2) del CC).

Nella convezione matrimoniale i coniugi possono applicare un regime patrimoniale al patrimonio esistente e futuro (articolo 3.104(3) del CC).

Una convenzione matrimoniale può contenere diritti e doveri relativi alla gestione del patrimonio, il reciproco mantenimento, la partecipazione al fabbisogno familiare e alle spese nonché la procedura di divisione del patrimonio in caso di divorzio e altre questioni afferenti ai rapporti patrimoniali dei coniugi (articolo 3.104(4) del CC).

3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?

Una convenzione matrimoniale deve essere stipulata al cospetto di un notaio e registrato nel relativo registro delle convenzioni matrimoniali (cfr. punto 4, articolo 3.103 del CC).

3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?

Una convenzione matrimoniale può essere stipulata prima della registrazione del matrimonio (contratto prematrimoniale) o in qualsiasi momento successivo alla registrazione (contratto post-matrimoniale). Una convenzione matrimoniale stipulata prima del matrimonio ha efficacia a partire dalla data di registrazione del matrimonio stesso. Un contratto post-matrimoniale diviene effettivo alla data di stipula, salvo diversamente concordato (articolo 3.102 del CC).

3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?

È possibile modificare o rescindere una convenzione matrimoniale mediante accordo dei coniugi in qualsiasi momento al cospetto di un notaio, con l'autorizzazione del tribunale (articolo 3.103(2), articolo 3.106(1) del CC).