3 Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?
3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?
Con la stipula di una convenzione matrimoniale i coniugi stabiliscono la separazione o comunione dei beni (articolo 116 del codice civile lettone).
Se i coniugi optano per la comunione, i beni di cui si era titolari prima del matrimonio e quelli acquistati durante il matrimonio divengono, in linea di principio, parte integrante del patrimonio comune indivisibile. Tuttavia, la comunione non include i beni che rappresentano i beni personali di ciascun coniuge ai sensi di quanto stipulato nella convenzione matrimoniale.
I coniugi concordano sulla persona responsabile dell'amministrazione dei beni della comunione (moglie, marito o entrambi). Se il patrimonio comune è amministrato solo da un coniuge, questi può utilizzarlo e disporne a suo nome nei limiti imposti dalla legge ed è obbligato a sostenere le spese familiari e relative al tetto coniugale (articolo 124 del codice civile lettone). Il consenso dell'altro coniuge è necessario in caso di alienazione, ipoteca o gravame (ipoteca) dei diritti in rem su un bene immobile comune (articolo 128 del codice civile lettone). È inoltre necessario in caso di donazione del bene mobile comune qualora il valore ecceda la somma inerente a una donazione contenuta e minuta (articolo 129 del codice civile lettone). Ciascun coniuge dispone autonomamente dei suoi beni personali (articolo125, paragrafo 2 del codice civile lettone).
Nel caso della comunione, un coniuge è responsabile dei debiti contratti dall'altro a nome della famiglia o del tetto coniugale anche con i suoi beni personali, ma solo laddove i beni personali e la quota di comunione del coniuge debitore non siano sufficienti (articolo 130 del codice civile lettone).
Riguardo alla separazione dei beni, ciascun coniuge non solo conserva i beni di cui era titolare prima del matrimonio ma può altresì acquistare altri beni, utilizzarli, amministrarli e disporne autonomamente durante il matrimonio (articolo 117 del codice civile lettone). Un coniuge non può utilizzare, amministrare e disporre del patrimonio dell'altro coniuge senza il suo consenso (articolo 118, paragrafo 1 del codice civile lettone). Tuttavia, i coniugi possono concordare di assegnare l'amministrazione del patrimonio di un coniuge all'altro coniuge. In tal caso, il coniuge amministratore è responsabile delle perdite dovute ad evidente negligenza (articolo 119 del codice civile lettone).
Ai sensi del regime di separazione dei beni, ciascun coniuge è responsabile dei debiti relativi al suo patrimonio (articolo 121 del codice civile lettone).
3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?
Le convenzioni matrimoniali sono stipulate presso un notaio in presenza di entrambi i coniugi o, qualora uno di essi sia minorenne, del relativo rappresentante legale (articolo 115 del codice civile lettone).
3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?
Una convenzione matrimoniale può essere stipulata sia durante che prima del matrimonio, nel qual caso esso viene registrata solo dopo la sua celebrazione (articolo 114 del codice civile lettone). La convenzione entra in vigore al momento della stipula per quanto concerne i coniugi, mentre, nei confronti di terzi, può essere opponibile solo se registrata.
3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?
I coniugi possono modificare la convenzione esistente alle stesse condizioni vigenti al momento della stipula della stessa.