3 Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?

3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?

In una convenzione matrimoniale stipulata prima o durante il matrimonio i coniugi o futuri tali possono escludere dal patrimonio matrimoniale (interessato dal diritto matrimoniale) qualsiasi bene già posseduto o successivamente acquisito. Nello stesso accordo è possibile stabilire che un coniuge goda del diritto matrimoniale sui beni che altrimenti non avrebbe per via  di una precedente convenzione matrimoniale  (articolo 41 della legge sul matrimonio). Qualora i coniugi abbiano stipulato una convenzione matrimoniale con reciproca esclusione del diritto matrimoniale, in seguito allo scioglimento del matrimonio si procede esclusivamente alla divisione del patrimonio (cfr. punto 5.1).

3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?

La convenzione matrimoniale deve essere redatta per iscritto. Qualora un coniuge o futuro tale sia impossibilitato a concludere una convenzione matrimoniale per sua incapacità giuridica o limitazione della capacità giuridica, è necessario ottenere un'approvazione scritta da parte del relativo tutore (articolo 42 della legge sul matrimonio). I coniugi devono firmare la convenzione matrimoniale alla presenza di due testimoni non interessati all’atto in questione (articolo 66 della legge sul matrimonio).

3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?

La convenzione può essere conclusa prima del matrimonio, ma diviene effettiva solo al momento della registrazione nel registro relativo alle questioni matrimoniali, al più tardi prima dell'avvio delle procedure di divorzio (articoli 43, 44 della legge sul matrimonio).

3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?

I coniugi possono stipulare una nuova convenzione matrimoniale nel corso del matrimonio.