3 Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?

3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?

I coniugi possono scegliere tra regime della comunione legale, regime della comunione convenzionale e regime della separazione. Nel regime della comunione convenzionale, i coniugi possono estendere o limitare l'ambito della comunione, regolare le modalità di una possibile divisione futura della comunione o stabilire che determinati atti di amministrazione necessitano del consenso di entrambi. In caso di regime della separazione dei beni, ciascun coniuge mantiene il patrimonio di cui era titolare prima del matrimonio e diviene l'unico proprietario dei beni acquisiti individualmente durante il matrimonio. Tuttavia, i coniugi non possono discostarsi dal regime primario disciplinato ai sensi degli articoli da 313 a 328 del codice civile, a prescindere dal regime patrimoniale scelto.

3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?

La convenzione matrimoniale con cui si sceglie un regime diverso dalla comunione legale deve essere autenticata da un notaio, pena la nullità.

3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?

Una convenzione matrimoniale può essere stipulata prima del matrimonio e produrre i suoi effetti solo a partire dalla data del matrimonio. Se stipulata durante il matrimonio, essa diviene effettiva alla data della stipula (articolo 330 del codice civile).

3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?

Ai sensi dell'articolo 369 del codice civile, se il matrimonio è stato contratto almeno un anno prima, i coniugi possono sostituire in qualsiasi momento il regime patrimoniale esistente con un altro o modificarlo, in linea con i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge per le convenzioni matrimoniali.