3 Come possono organizzare i coniugi il loro regime patrimoniale?

3.1. Quali disposizioni possono essere modificate da un contratto e quali no? Fra quali regimi patrimoniali del matrimonio è possibile scegliere?

I coniugi hanno la possibilità di scegliere un regime patrimoniale per mezzo di una convenzione matrimoniale. Come forme alternative al regime patrimoniale tra coniugi, la legge belga prevede la separazione dei beni e la comunione universale dei beni. Inoltre, i coniugi hanno la possibilità di disciplinare il loro regime patrimoniale a propria discrezione, a condizione che quanto stipulato non sia contrario all’ordine pubblico, al buon costume o al regime legale (Art. 1387 CC).

Il regime di separazione dei beni (Art. 1466 - 1469 CC) riconosce solo due patrimoni: il patrimonio di un coniuge ed il patrimonio dell'altro coniuge. Il reddito di ciascuno dei coniugi resta separato, ovvero ciascun coniuge può disporre liberamente delle proprie entrate. Ciò non significa però che i coniugi che hanno optato per la separazione dei beni non possano avere proprietà congiunte. I beni di cui dispongono congiuntamente non sono però "comuni", quanto piuttosto "indivisi". Ciò significa che trovano applicazione le norme di diritto comune relative alla comproprietà (Art. 577-2 CC). Nel regime è anche riconosciuto lo stato specifico dell'abitazione familiare. I coniugi possono optare per un regime di separazione dei beni aggiungendo determinate clausole che ‘correggono’ tale separazione con una qualche forma di solidarietà. Inoltre, i coniugi devono dichiarare espressamente se vogliono, o non vogliono, che le autorità giudiziarie applichino un equo adeguamento in caso di divorzio come conseguenza del fallimento irrimediabile della vita matrimoniale.

Nel regime di comunione universale dei beni (Art. 1453 CC) sussiste virtualmente un'unica proprietà comune. Tutti i beni, indipendentemente dalle modalità di acquisizione, apparterranno sempre ai due coniugi in forma congiunta.

3.2. Quali sono i requisiti formali e a chi devo rivolgermi?

Il contratto di matrimonio è un contratto solenne. I contratti di matrimonio stipulati prima della celebrazione del matrimonio e relative modifiche (modifica del regime matrimoniale o passaggio ad altro regime) al regime matrimoniale concordato o legale devono essere rogati mediante atto pubblico (Art. 1392 CC).

3.3. Quando può essere stipulato il contratto e quando entra in vigore?

Un contratto di matrimonio stipulato prima della celebrazione del matrimonio ha efficacia solo a partire dalla celebrazione del matrimonio stesso (Art. 1391 CC). I coniugi che non hanno stipulato alcun contratto di matrimonio, dalla data del matrimonio civile sono soggetti al regime legale di comunione solo per le proprietà acquisite dopo il matrimonio. Per reciproco accordo, i coniugi possono modificare (rettificare o cambiare) il regime patrimoniale del matrimonio durante il matrimonio mediante atto pubblico. Cfr. 2.1 e 3.4.

3.4. Un contratto esistente può essere modificato dai coniugi? In caso affermativo, quali sono le condizioni?

Per reciproco accordo, i coniugi possono modificare (rettificare o cambiare) il regime patrimoniale del matrimonio durante il matrimonio. La modifica non può essere in contrasto con le norme imperative di legge e non può ledere gli interessi della famiglia o di terzi. Qualora uno dei coniugi ne faccia richiesta, l'atto di modifica del regime patrimoniale è preceduto da un inventario notarile dell'intera proprietà mobiliare e immobiliare e dei debiti dei coniugi. Un inventario notarile è necessario se la modifica del regime patrimoniale comporta la liquidazione del regime precedente (Art. 1394 CC).