4 Il regime patrimoniale del matrimonio può o deve essere registrato?
4.1. Nel suo paese, esistono uno o più registri di proprietà coniugali? Dove?
In Lituania esiste un registro delle convenzioni matrimoniali gestito dall'ufficio centrale delle ipoteche.
4.2. Quali documenti vi sono registrati? Quali dati vi sono registrati?
Il registro conserva le convenzioni matrimoniali e le divisioni patrimoniali.
Nel registro è necessario includere la data della convenzione matrimoniale, informazioni sulle parti, la data o la condizione per cui esso produce i suoi effetti, informazioni sul patrimonio oggetto di un accordo sul regime applicabile e il relativo regime patrimoniale (paragrafo 14 delle disposizioni sul registro delle convenzioni matrimoniali).
Nel registro è necessario includere la convenzione o la sentenza del tribunale sulla divisione della comunione, informazioni sulle parti o i proprietari del patrimonio diviso in base a una sentenza del tribunale, informazioni sul patrimonio oggetto di un contratto confermato o una sentenza sulla divisione e il relativo regime applicabile (paragrafo 15 delle disposizioni sul registro delle convenzioni matrimoniali).
4.3. Come e a chi è consentito l’accesso ai dati contenuti nel registro?
Gli estratti del registro devono pervenire in forma scritta, mediante posta elettronica, posta ordinaria o altri mezzi di comunicazione, oppure di persona (paragrafo 63 delle disposizioni sul registro delle convenzioni matrimoniali).
I dati del registro devono essere forniti a qualsiasi persona che presenti una motivazione ragionevole e legale per tale utilizzo (paragrafo 67 delle disposizioni sul registro delle convenzioni matrimoniali).
4.4. Quali sono gli effetti giuridici della registrazione (validità, opponibilità)?
Una convenzione matrimoniale e le relative modifiche possono essere contestate da terzi purché siano stati registrati nel relativo registro. Tale norma non si applica se, al momento del negozio, il terzo era a conoscenza della convenzione matrimoniale e delle relative modifiche (articolo 3.103(3) del CC).