6 Quali sono le conseguenze del decesso di un coniuge?

In caso di decesso di un coniuge, i diritti del coniuge superstite dipendono dall'esistenza  o meno di un testamento. Laddove tale testamento non sussista e il defunto non abbia lasciato dei figli, il coniuge superstite ha diritto all'intero asse ereditario (sezione 67(1) della legge sulle successioni, 1965). Qualora il defunto lasci altresì dei figli, il coniuge superstite ha diritto ai due terzi dell’asse ereditario (sezione 67(2)(a) della legge sulle successioni, 1965). Qualora il defunto abbia provveduto a lasciare un testamento, in presenza di un coniuge senza figli, il coniuge superstite ha diritto a metà del patrimonio (sezione 111(1) della legge sulle successioni, 1965), a prescindere dai termini del testamento. Laddove un testatore lasci coniuge e figli, il coniuge superstite ha  diritto ad  un terzo dell’asse ereditario (sezione 111(2) della legge sulle successioni, 1965), a prescindere dai termini del testamento.

In caso di separazione, uno o entrambi i coniugi possono richiedere l'estinzione dei diritti di successione dell'altro coniuge (sezione 14 della legge sul diritto di famiglia, 1995). In caso di divorzio, i coniugi perdono il proprio status matrimoniale rendendo inapplicabili i diritti ai sensi della legge sulle successioni del 1965. Tuttavia, a seguito di un divorzio e del conseguente decesso di uno degli ex coniugi, il coniuge superstite può rivolgersi al tribunale per ottenere una quota dell’asse ereditario  qualora il tribunale lo ritenga appropriato e sia appurato che durante il periodo di vita del coniuge defunto non si sia provveduto al giusto mantenimento (sezione 18(1) della legge sul diritto di famiglia (divorzio), 1996). All'emissione della sentenza di divorzio, o in qualsiasi momento precedente alla richiesta di tale compensazione post-mortem, uno o entrambi i coniugi possono richiedere l'annullamento di tale diritto mediante ordinanza dei tribunali (sezione 18(10) della legge sul diritto di famiglia (divorzio), 1996).