8 Cosa prevede la legge per il patrimonio di partner registrati e non registrati?

La legge sulle unioni civili e determinati diritti e obblighi dei conviventi, 2010 (legge del 2010) istituisce un Registro delle unioni civili (per le coppie dello stesso sesso) (parti 1-14 e parte 16) nonché di un piano per il risarcimento dei conviventi (per le coppie dello stesso sesso e di sesso opposto) (parte 15) che non necessita di registrazione. Come per le coppie sposate, alle parti di un'unione civile registrata e a coloro che si definiscono conviventi ai sensi della legge del 2010 vengono garantiti diritti e tutele significativi in relazione al sostegno finanziario e al patrimonio. In relazione a un'unione civile, la cessazione del rapporto o il decesso di una delle parti garantisce all'altra parte il diritto di richiedere un'ordinanza relativa al mantenimento (parte 5), al patrimonio (sezione 118) e/o a una modifica pensionistica (sezione 121), e/o a una quota del patrimonio del partner defunto (parte 8). Inoltre, la parte 4 della legge del 2010 stabilisce per i partner civili una tutela dell'abitazione condivisa analoga alla tutela dei diritti del coniuge non proprietario rispetto all'abitazione familiare (sezioni 27-42), cfr. punto 2.4 di cui sopra. I diritti dei conviventi sono altrettanto ampi e derivano dalla relazione di convivenza senza obbligo o sistema di registrazione. In merito a una relazione di convivenza legale (definita dalla sezione 172 della legge del 2010), la cessazione del rapporto o il decesso di una delle parti garantisce all'altra parte il diritto di richiedere un'ordinanza relativa al mantenimento (sezione 175), a una modifica del patrimonio (sezione 174), a una modifica pensionistica (sezione 187), e/o a una quota del patrimonio del partner defunto (sezione 194).