8 Cosa prevede la legge per il patrimonio di partner registrati e non registrati?

In caso di un'unione registrata tra partner dello stesso sesso, i loro rapporti patrimoniali e i diritti ereditari sono disciplinati dalle stesse norme applicabili ai coniugi. Un'unione registrata è altresì sciolta mediante divorzio e i partner possono stipulare una convenzione” matrimoniale”. Quanto illustrato finora sul patrimonio dei coniugi e la sua divisione è altresì applicabile alle unioni registrate. In Finlandia sia gli eterosessuali sia gli omosessuali possono convivere in  un'unione non registrata. Qualora tale unione non registrata  sia durata meno di cinque anni e i partner non abbiano figli in comune, le dispute patrimoniali sono risolte sulla base delle disposizioni giuridiche generali. Ad esempio, in caso di cessazione di un'unione non registrata, un partner può chiedere la restituzione di un beneficio ingiustificato. La richiesta di pagamenti, la verifica della proprietà e la restituzione dei beni posseduti rappresentano altri rimedi giuridici praticamente rilevanti. Qualora l'unione non registrata sia durata più di cinque anni o i partner abbiano figli in comune, si applica la "legge sullo sioglimento del focolare di partner conviventi", entrata in vigore il 1° aprile 2011. Ai sensi di tale legge, allo scioglimento dell'unione un partner ha diritto di ricevere una compensazione dall'altro partner qualora abbia contribuito all'accumulo o alla conservazione del patrimonio del partner a vantaggio del tetto coniugale, tale che la distribuzione del patrimonio esclusivamente in base alla proprietà implichi l'attribuzione di un beneficio ingiustificato a un partner a discapito dell'altro. Il diritto alla compensazione non sussiste se il beneficio ingiustificato ricevuto grazie al contributo apportato a vantaggio del tetto coniugale risulti, tutto sommato, minimo.