4 Il regime patrimoniale del matrimonio può o deve essere registrato?

4.1. Nel suo paese, esistono uno o più registri di proprietà coniugali? Dove?

Il regime patrimoniale stabilito in una convenzione matrimoniale deve essere registrata nel registro dei rapporti patrimoniali coniugali conservato dal registro delle imprese affinché sia opponibile a terzi. Inoltre, occorre registrare altre informazioni richieste dalla legge (cfr. punto 4.2) nonché i contratti, le sentenze, le decisioni e gli avvisi relativi ai rapporti patrimoniali dei coniugi.

La convenzione matrimoniale deve essere registrata nel dipartimento regionale del registro delle imprese relativa al territorio amministrativo in cui è stabilita la residenza di un coniuge. Se la convenzione matrimoniale include una clausola sul patrimonio immobiliare, esso deve essere altresì registrata nel registro immobiliare del luogo in cui è situato l'immobile.

4.2. Quali documenti vi sono registrati? Quali dati vi sono registrati?

Il registro dei raporti patrimoniali coniugali include le seguenti informazioni:

  • informazioni sui coniugi;
  • informazioni sul regime patrimoniale stipulato: separazione o comunione dei beni, periodo di registrazione, informazioni sulla convenzione matrimoniale, scadenza del regime patrimoniale;
  • informazioni specifiche: beni appartenenti al patrimonio personale di ciascun coniuge, responsabilità di un coniuge per le obbligazioni dell'altro, limitazioni dei diritti patrimoniali dei coniugi, altre informazioni relative a terzi, annotazioni.

4.3. Come e a chi è consentito l’accesso ai dati contenuti nel registro?

Il registro è disponibile al pubblico che può richiederne alcuni estratti.

4.4. Quali sono gli effetti giuridici della registrazione (validità, opponibilità)?

La convenzione, nonché la sentenza sulla divisione della comunione, può essere opposta a terzi in seguito alla sua registrazione nell'apposito registro; per quanto concerne il patrimonio immobiliare, è opponibile dopo la registrazione nel registro immobiliare.