4 Il regime patrimoniale del matrimonio può o deve essere registrato?

Il regime legale, al contrario dei regimi convenzionali, è soggetto ad un regime di pubblicità cosiddetta "negativa", nel senso che viene considerato opponibile a terzi per l'assenza di convenzioni matrimoniali annotate a margine dell'atto di matrimonio. La pubblicità dei regimi convenzionali viene effettuata mediante annotazione a margine dell'atto di matrimonio, conservato negli registri cartacei o elettronici dello stato civile (articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000).

4.1. Nel suo paese, esistono uno o più registri di proprietà coniugali? Dove?

Oltre alla annotazione nei registri di stato civile, che determina l'opponibilità a terzi, in taluni casi è necessaria la trascrizione nei registri immobiliari (articolo 2647 del codice civile), sebbene in base all'opinione dogmatica prevalente si tratti di semplice pubblicità notizia, irrilevante rispetto all'opponibilità a terzi.

4.2. Quali documenti vi sono registrati? Quali dati vi sono registrati?

Tuttavia nei territori dove vige il sistema tavolare di pubblicità immobiliare, l'acquisto in comunione legale di un bene risulta dall'intavolazione.

Tra le altre cose, occorre annotare a margine dell'atto di matrimonio presso i registri nello stato civile (articolo 162 del codice civile, articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 396/2000): le convenzioni matrimoniali (la data della convenzione, il nome del notaio che ha redatto l'atto pubblico, le generalità delle parti contraenti), la scelta del regime di separazione effettuata in occasione del matrimonio, la scelta della legge applicabile al regime patrimoniale, la sentenza di separazione o di scioglimento del matrimonio o la separazione giudiziale dei beni. La richiesta di annotazione della convenzione deve essere avanzata dal notaio che ha redatto l'atto pubblico.

4.3. Come e a chi è consentito l’accesso ai dati contenuti nel registro?

Le informazioni conservate dal servizio di stato civile sono disponibili al pubblico.

4.4. Quali sono gli effetti giuridici della registrazione (validità, opponibilità)?

L'effetto della pubblicità nei registri di stato civile è di rendere il regime patrimoniale opponibile ai terzi.