4 Il regime patrimoniale del matrimonio può o deve essere registrato?
4.1. Nel suo paese, esistono uno o più registri di proprietà coniugali? Dove?
In Lussemburgo, le convenzioni matrimoniali diventano pubbliche mediante registrazione di un loro estratto nel registro degli atti civili presso l'ufficio del procuratore (articoli 1018, 1026, 1126 e successivi del nuovo codice di procedura civile (NCPC)).
Esiste un regime particolare per le convenzioni matrimoniali che prevedono l'allocazione, in caso di sopravvivenza, di tutti o parte dei beni comprendenti il patrimonio dei coniugi o che derogano dalla distribuzione legale della comunione e sono registrati presso il dipartimento patrimoniale e catastale del Lussemburgo (Administration de l’Enregistrement et des Domaines).
Infine, se uno dei coniugi è un commerciante o un venditore, è necessario depositare un estratto della convenzione matrimoniale nel registro delle imprese del Lussemburgo (articolo 1020, paragrafo 5 NCPC).
4.2. Quali documenti vi sono registrati? Quali dati vi sono registrati?
Sono anche iscritti nei registri: domande di separazione dei beni, atti notarili, provvedimenti giudiziali sul regime patrimoniale tra coniugi e in particolare tutte le modifiche intervenute a detto regime (ferma restando la futura liquidazione della preesistente comunione, se applicabile).
4.3. Come e a chi è consentito l’accesso ai dati contenuti nel registro?
Le copie degli estratti conservati nel registro degli atti civili sono disponibili al pubblico. In caso di aggiunta di un'indicazione di cancellazione, le copie sono disponibili solo mediante autorizzazione della procura di Stato (articolo 1129 NCPC). Gli estratti del registro delle imprese possono essere consultati direttamente sul posto o ordinati via Internet (www.rcsl.lu).
4.4. Quali sono gli effetti giuridici della registrazione (validità, opponibilità)?
Gli effetti giuridici della registrazione variano a seconda che si riferisca alle parti in causa o a terzi. Per quanto concerne le parti,le modifiche sono efficaci dalla data dell'atto notarile. Nei confronti dei terzi, essi hanno efficacia dopo tre mesi dalla registrazione nell'archivio, a meno che i coniugi non informino il terzo contraente delle modifiche intervenute (articolo 1397, paragrafo 2 CC). Tuttavia, tale modifica non è vincolante per i creditori i cui diritti sono stati acquisiti prima della modifica (articolo 1397, paragrafo 3 CC).